siamo un a famiglia con due bambini, uno di 9 anni ed una di 4 anni. Siamo proprietari di un immobile (completamente pagato) con il vincolo del Fondo Patrimoniale che facemmo nel 199X per una tutela dell'immobile visto che io sono amministratore e socio di una società srl.
Vorremmo vendere (tramite agenzia) per riacquistare un altro immobile di dimensioni e prezzo maggiori (possiamo fare il compromesso fatte le verifiche di cui sotto)
Le domande sono queste :
possiamo vendere tranquillamente ? Il bene immobile di nostra proprietà è libero da iscrizioni pregiudizievoli ? Può lacquirente chiedere un mutuo tranquillamente
Che tipo di compromesso è bene fare ?
Vi ringrazio anticipatamente.
Per Diritto & Famiglia risponde l'avv.
Marco Lo Giudice
Gent.le lettore,
i beni costituiti in fondo patrimoniale ricevono una particolare protezione
giustificata dalla natura dell’istituto giuridico in esame, consistente in un
vincolo di destinazione di tali beni esclusivamente al soddisfacimento dei
bisogni familiari. Detti beni, infatti, sono aggredibili solo a
determinate condizioni, poiché ai sensi dell’art. 170 cc., i creditori non
possono agire su di essi qualora il debito sia stato contratto per scopi
estranei ai bisogni della famiglia.
Questo particolare vincolo che grava sul bene, quindi, ha spinto il legislatore
a dettare norme piuttosto precise in merito alla gestione del fondo.
In particolare, l’amministrazione dei beni spetta ad entrambi i coniugi e, ai
sensi dell’art. 169 cc., è necessario il consenso di entrambi per compiere
qualsiasi atto di disposizione dei beni.
Oltretutto, nell’ipotesi in cui vi siano figli minori, oltre al consenso di
entrambi i coniugi, l’alienazione è subordinata ad un ulteriore controllo da
parte del tribunale che deve verificare la convenienza di tali operazioni
nell’interesse del nucleo familiare.
Il giudice, peraltro, in questo caso, può concede l’autorizzazione solo qualora
l’alienazione presenti i caratteri di necessità ed utilità evidente.
La necessità sussiste quando, ricorrendo un profondo ed irreparabile disagio
economico della famiglia, la trasformazione del patrimonio in moneta contante si
presenti come unica ancora di salvezza.
L’utilità, invece, (e qui veniamo al caso che la riguarda), attiene ad uno scopo
di trasformazione del bene, per una possibilità di investimento, più proficuo di
quello attuale. L’opportunità di questa trasformazione deve apparire non solo
auspicabile o probabile ma addirittura evidente. Ciò spiega il motivo per il
quale, in caso di alienazione dell’unico bene del fondo patrimoniale, il giudice
ha il potere-dovere di disporre che la somma ricavata da tale vendita venga
reinvestita nell’acquisto di un nuovo bene sul quale trasferire il vincolo del
fondo patrimoniale.
Pertanto, per ottenere l’autorizzazione necessaria all’alienazione
dell’immobile, dovrà, eventualmente a mezzo del suo legale, presentare un
ricorso, sottoscritto da Lei e da sua moglie, nel quale esporre i motivi della
vendita, far risaltare la sussistenza dei requisiti dell’utilità evidente
dell’operazione, poiché finalizzata all’acquisto di un immobile più grande e
idoneo alle mutate esigenze della famiglia, oltre a dimostrare di possedere la
possibilità economica per acquistare il nuovo immobile ad un prezzo maggiore. Il
ricorso deve essere depositato presso la cancelleria della volontaria
giurisdizione del Tribunale nel quale risiede la famiglia. L’autorizzazione
viene concessa dal Tribunale in composizione collegiale, con decreto in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero (art. 32 disp. att. cc.).
Ciò non le impedisce, però, di stipulare un contratto preliminare con il
potenziale acquirente dell’immobile, in attesa di ottenere l’autorizzazione alla
vendita. In questo caso, però, lei potrebbe cautelarsi prevedendo che l’obbligo
di stipulare l’atto pubblico venga sottoposto alla condizione di aver
ottenuto la suddetta autorizzazione giudiziale. Per il resto non vi sono
ulteriori vincoli gravanti sull’immobile che possano incidere sul buon esito
dell’affare.
Con i più cordiali saluti.