Sono separata da diversi anno ed insieme a mio marito abbiamo scelto un
regime di affidamento condiviso di mia figlia con collocamento preferenziale
presso di me. Nella sentenza di separazione in merito al regime di
frequentazione paterno è scritto:…”il padre potrà tenere la figlia……” ecc.
In seguito ad un forte diverbio tra il padre e la figlia minorenne, la
ragazza, ritenutasi offesa dalle parole usate dal padre (che ha comunque
espresso il non gradimento della presenza della stessa presso il suo
domicilio), non si è più presentata agli appuntamenti con il padre che non
l’ha mai più chiamata per un chiarimento.
In una mia lettera di contestazione a lui indirizzata per la mancata
attuazione del regime di visita paterno verso la ragazza, lui mi ha risposto
dicendo che stando alla frase citata in sentenza lui non ha l’obbligo (se
non quello morale) di tenere la medesima.
Vi chiedo se, al di là della frase utilizzata nella sentenza, il genitore
separato non collocatario abbia l’obbligo o meno di rispettare il regime di
frequentazione minimo stabilito dal giudice nella sentenza di separazione.
Anticipatamente ringrazio.
Per diritto e famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti.
Gentile sig.ra,
l'interpretazione data da suo marito è del tutto infondata. Il diritto di
frequentazione (nel caso di affidamento condiviso non si parla più di
diritto di visita onde sottolineare la parità di posizione tra la coppia
genitoriale) è innanzitutto un dovere ed il genitore che non lo rispetta (la
dizione -potrà tenere- non esime il genitore dal dovere di vedere previsto
dalla legge) può essere sia richiamato dal tribunale (è prevista
l'ammonizione nonchè il risarcimento del danno al figlio e/o all'altro
genitore ex art. 709 cpc introdotto dalla legge 54/2006) nonchè subire
condanna penale per violazione degli obblighi familiari e violazione
dell'ordine del giudice (la convenzione di separazione omologata equivale ad
una sentenza esecutiva e, quindi, coercibile).
Diverso è il discorso nel caso in cui sia la ragazza a rifiutare la presenza
paterna. Vista l'età adolescenziale la medesima non potrà essere costretta a
stare con il padre. Ovviamente quest'ultimo dovrà attivarsi in ogni modo per
superare il disagio della figlia
Cordiali saluti
Il Direttore
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