Sono mamma di un bambino di 6 anni da 1 anno sono separata,al momento della separazione ho firmato che rinunciavo a qualsiasi cosa ,casa,soldi auto ecc.mio marito è benestante ma versa come assegno di mantenimento 500.000 mensili per nostro figlio.
Ho richiesto una modifica della separazione allegando il mio reddito e quello di mio marito in piu' tutte le spese che sostengo per me e per il bambino,il giudice mi ha rifiutato la richiesta e mi ha anche condannata a pagare la parcella dell'avvocato di mio marito!
Sono convinta che ho subito un'ingiustizia,voglio ricorrere in appello ma non ho la possibilita' economica di farlo.
Sto preparando la richiesta per il gratuito patrocinio allegato ovviamente il mio stato economico e il fatto che stia cercando casa,ma mi hanno detto che c'è un massimo di reddito annuo che è pari a 18 milioni che se si supera ,il gratuito patrocinio non viene concesso. La mia domanda è questa: il mio reddito annuo è di 24 milioni,puo' la commissione concedermi ugulmente il gratuito patrocinio se si accorgesse (dalla documentazione che allego) che non sono in grado di
affrontare le spese del ricorso,ma che ho delle ottime probabilità di un risultato positivo da questo ricorso,possono farlo? la legge lo prevede? é molto importante per me.
 
Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti
 
Gentile sig.ra, purtroppo, devo confermarle che il suo reddito è troppo alto per potere usufruire dell'istituto del gratuito patrocinio destinato solo a quelle persone che, non solo rientrino negli scaglioni di reddito (ineludibili) indicati, ma che pure dimostrino la fondatezza del loro diritto.
 Pur non avendo tutti gli elementi a disposizione per poterle dare un parere esaustivo, posso,comunque, dirLe che, molto probabilmente, il suo appello non avrebbe esito positivo.
 Difatti, se il Tribunale non ha ritenuto di dovere modificare le condizioni della separazione, avvenuta solo un anno or sono, vuol dire che non si è sufficientemente dimostrata la sopravvenienza di fatti nuovi (aumento o diminuzioni di reddito di uno dei due coniugi, aumento delle esigenze del minore) rispetto al momento della fissazione delle condizioni della separazione.
 Se aspetta qualche tempo sicuramente tali condizioni potranno verificarsi e lei potrà riproporre un nuovo ricorso.
 Difatti, in qualsiasi tempo lei potrà richiedere la modifica delle condizioni della separazione, se riterrà essere intervenute nuove situazioni di fatto.
 Per esempio, il suo bambino l'anno prossimo, presumo, inizierà a frequentare la scuola ed, in tal caso, i costi di scuola, libri etc. costituiscono spese nuove che le permetteranno di chiedere o un aumento dell'assegno di mantenimento per il minore e/o o la partecipazione, in una percentuale stabilita in proporzione ai redditi delle parti, alle spese straordinarie (quelle sanitarie, scolastiche, viaggi etc..)
 
Peraltro, se in futuro i redditi di suo marito dovessero aumentare o i suoi diminuire, potrà sempre chiedere un assegno di mantenimento per sè e ciò indipendentemente dalla rinuncia fatta con firma della convenzione di separazione.
Con i migliori auguri e saluti.

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