Sono mamma di un bambino di 6 anni da 1 anno
sono separata,al momento della separazione ho firmato che rinunciavo a
qualsiasi cosa ,casa,soldi auto ecc.mio marito è benestante ma versa come
assegno di mantenimento 500.000 mensili per nostro figlio.
Ho richiesto una modifica della separazione allegando il mio reddito e quello
di mio marito in piu' tutte le spese che sostengo per me e per il bambino,il
giudice mi ha rifiutato la richiesta e mi ha anche condannata a pagare la
parcella dell'avvocato di mio marito!
Sono convinta che ho subito un'ingiustizia,voglio ricorrere in appello ma non
ho la possibilita' economica di farlo.
Sto preparando la richiesta per il gratuito patrocinio allegato ovviamente il
mio stato economico e il fatto che stia cercando casa,ma mi hanno detto che c'è
un massimo di reddito annuo che è pari a 18 milioni che se si supera ,il
gratuito patrocinio non viene concesso. La mia domanda è questa: il mio
reddito annuo è di 24 milioni,puo' la commissione concedermi ugulmente il
gratuito patrocinio se si accorgesse (dalla documentazione che allego) che non
sono in grado di
affrontare le spese del ricorso,ma che ho delle ottime probabilità di un
risultato positivo da questo ricorso,possono farlo? la legge lo prevede? é
molto importante per me.
Per Diritto & Famiglia risponde l'avv.
Cinzia Petitti
Gentile sig.ra, purtroppo, devo
confermarle che il suo reddito è troppo alto per potere usufruire
dell'istituto del gratuito patrocinio destinato solo a quelle persone che, non
solo rientrino negli scaglioni di reddito (ineludibili) indicati, ma che pure
dimostrino la fondatezza del loro diritto.
Pur
non avendo tutti gli elementi a disposizione per poterle dare un parere
esaustivo, posso,comunque, dirLe che, molto probabilmente, il suo appello non
avrebbe esito positivo.
Difatti,
se il Tribunale non ha ritenuto di dovere modificare le condizioni della
separazione, avvenuta solo un anno or sono, vuol dire che non si è
sufficientemente dimostrata la sopravvenienza di fatti nuovi (aumento o
diminuzioni di reddito di uno dei due coniugi, aumento delle esigenze del
minore) rispetto al momento della fissazione delle condizioni della
separazione.
Se
aspetta qualche tempo sicuramente tali condizioni potranno verificarsi e lei
potrà riproporre un nuovo ricorso.
Difatti,
in qualsiasi tempo lei potrà richiedere la modifica delle condizioni della
separazione, se riterrà essere intervenute nuove situazioni di fatto.
Per
esempio, il suo bambino l'anno prossimo, presumo, inizierà a frequentare la
scuola ed, in tal caso, i costi di scuola, libri etc. costituiscono spese
nuove che le permetteranno di chiedere o un aumento dell'assegno di
mantenimento per il minore e/o o la partecipazione, in una percentuale
stabilita in proporzione ai redditi delle parti, alle spese straordinarie
(quelle sanitarie, scolastiche, viaggi etc..)
Peraltro, se in futuro i redditi
di suo marito dovessero aumentare o i suoi diminuire, potrà sempre
chiedere un assegno di mantenimento per sè e ciò indipendentemente dalla
rinuncia fatta con firma della convenzione di separazione.
Con i migliori auguri e
saluti.
[Redazion/problemi/return.htm]