Uno scambio di corrispondenza "romantica" via internet con persona conosciuta in chat, ma mai incontrata di persona. E' ipotizzabile l'addebito per violazione del dovere di fedeltà?
Risponde l'avv. Cinzia Petitti, per Diritto & Famiglia.
Gentile signora, da diverso tempo il nostro diritto sta
subendo una evoluzione per adeguarsi alle nuove realtà sociali.
Sono state pubblicate sentenze che pongono il problema del tradimento virtuale
in genere e non solo tramite internet.
Si tratta di quel tradimento solo platonico ma altrettanto mortificante per il
partner coinvolto.
Per i giudici è diventato punibile anche il tradimento platonico.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 9742/1999 ha, difatti, statuito che,
nei casi in cui si deve stabilire a chi addebitare la separazione, l'adulterio
apparente va considerato alla stregua di un autentico tradimento.
Per i giudici è punibile anche l'amore platonico, la semplice infatuazione per
una persona che non sia il marito (o la moglie).
Il comportamento del coniuge che avvia una relazione fatta anche solo di
bigliettini o telefonate..o email) si rende responsabile dell'evento
separazione.
Questo perchè il suo comportamento è ingiurioso nei confronti del
compagno.
Una sentenza più recente (del gennaio 2000) affronta proprio il suo caso. I
giudici hanno ritenuto sufficienti pochi messaggi via internet per attribuire la
responsabilità della separazione al coniuge virtualmente adultero.
Ovviamente per ottenere la separazione per addebito occorre dimostrare che la
relazione coniugale si sia deteriorata a causa del cambiamento del partner e del
suo comportamento.
Con i più cordiali saluti.
Diritto & Famiglia