Gentile lettore, effettivamente ci troviamo di
fronte all'istituto del legato di cosa dell'onerato.
Il codice (art. 651) prevede la nullitā di tale tipo di legato a meno che non
risulti chiaramente dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal
testatore che questi fosse a conoscenza dell'altruitā del bene. Solo in questo
caso, l'onerato (il padre di sua moglie) sarebbe obbligato a trasferire il
bene al beneficiario, rimanendo in sua facoltā la possibilitā di tacitarlo
pagandone il corrispondente valore in danaro. Quindi il beneficiario non ha
diritto, per effetto del lascito, al bene...in lui nasce solo un diritto di
credito. Nel suo caso, pertanto, sempre che risulti chiara la conoscenza della
alienitā del bene, ogni diritto nasce con il ritrovamento del testamento e con
la sua pubblicazione. Nč sarā opponibile ai terzi che, come nel suo caso,
hanno acquistato diritti sul bene infra tempore. Semmai permane un diritto di
credito dei beneficiari nei confronti dell'onerato che ha perso la
disponibiilitā del suo bene.
Con i pių cordiali saluti della redazione.