Preg.ma redazione,
dopo circa due anni dalla morte del nonno di mia moglie, č stato ritrovato un testamento olografo che conferma come eredi i legittimari (moglie + due figli), ma lascia alla famiglia della nipote (io+mia moglie+un bimbo) tre piccoli locali, intestati al padre di mia moglie, nonchč figlio del testatore (legato di cosa dell'onerato?).
Nel periodo tra la morte del testatore ed il ritrovamento del testamento olografo i tre locali sono stati gravati da ipoteche giudiziali per problemi che il padre di mia moglie ha come amministratore di societā srl fallita.
I diritti della mia famiglia, considerato che se il testamento suddetto fosse stato ritrovato subito dopo la morte del testatore i beni in questione sarebbero passati senza alcun problema, vengono prima di quelle ipoteche, o no?

Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti

Gentile lettore, effettivamente ci troviamo di fronte all'istituto del legato di cosa dell'onerato.
Il codice (art. 651) prevede la nullitā di tale tipo di legato a meno che non risulti chiaramente dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore che questi fosse a conoscenza dell'altruitā del bene. Solo in questo caso, l'onerato (il padre di sua moglie) sarebbe obbligato a trasferire il bene al beneficiario, rimanendo in sua facoltā la possibilitā di tacitarlo pagandone il corrispondente valore in danaro. Quindi il beneficiario non ha diritto, per effetto del lascito, al bene...in lui nasce solo un diritto di credito. Nel suo caso, pertanto, sempre che risulti chiara la conoscenza della alienitā del bene, ogni diritto nasce con il ritrovamento del testamento e con la sua pubblicazione. Nč sarā opponibile ai terzi che, come nel suo caso, hanno acquistato diritti sul bene infra tempore. Semmai permane un diritto di credito dei beneficiari nei confronti dell'onerato che ha perso la disponibiilitā del suo bene.
Con i pių cordiali saluti della redazione.

 

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