Salve, mi chiamo C. ed ho 32 anni. Da circa un anno ho presentato il ricorso di separazione giudiziale da un matrimonio senza figli durato circa due anni e mezzo.
Nella prima udienza per il tentativo di riconciliazione il presedente assegnava un assegno di mantenimento di E 400 e la casa coniugale. Premetto che la casa coniugale e' una mansarda, costruita abusivamente sulla casa dei genitori di lei. La costruzione e' stata pagata meta' da me e l'altra meta' dai genitori. L'arredamento e tutti gli accessori della casa sono stati acquistati da me, per questi motivi ho dovuto fare due prestiti di cui uno di E 180,00 e l'altro di E 470,00. Quando sono andato via da casa non ho portato niente con me a parte gli indumenti. La mia ex moglie e' gia' stata sposata ed ha anche una figlia e prende il mantenimento da primo marito di E 256,00. Il mio legale ha presentato un ricorso al presedente del tribunale, riferendo che con uno stipendio di E 1300,00 circa io non ero in grado di mantenermi, in quanto lavoro a circa 100 Km da casa, non ho un autovettura quindi mi tocca affittarmi un appartamento. Al momento ho un aiuto da parte dei miei genitori. Mi potrebbe dare un consiglio come comportarmi? Ho saputo che esiste una sentenza dove dice che essendo giovane potrebbe lavorare senza percepire il mantenimento, e' vero?
Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Luisa Ventorino
Gentile sig. C.,
mi sembra di capire che il procedimento di separazione giudiziale da Sua moglie
non sia ancora concluso e che i provvedimenti adottati siano quelli
"presidenziali", all'atto della comparizione personale delle parti.
Ai sensi dell'art. 708 del codice di procedura civile, i provvedimenti adottati
dal Presidente del Tribunale hanno le caratteristiche della temporaneita' e
dell'urgenza cosicche' gli stessi, nella fase innanzi al Giudice Istruttore
potranno essere modificati, semprecche' sussistano i presupposti e che si
formuli la relativa istanza.
Bisogna preliminarmente precisare che l'obbligo di mantenimento previsto
dall'art. 156 del codice civile e' previsto in favore del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione e che non disponga di adeguati redditi propri;
inoltre per la determinazione della misura dell'assegno di mantenimento in
favore del coniuge economicamente piu' debole, il Tribunale tiene conto delle
complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Pertanto, venendo al Suo caso, al fine di ottenere, in corso di causa, una
riduzione della misura dell'assegno di mantenimento statuito dal Presidente del
Tribunale in favore di sua moglie, potra' essere utile documentare
dettagliatamente sia il reddito da Lei effettivamente percepito, sia le spese
alle quali va incontro anche per andare a lavorare.
Per quanto concerne l'eventuale esclusione del diritto a percepire l'assegno di
mantenimento, recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n° 12121 del
2.7.04, ha stabilito che l'inattivita' lavorativa del coniuge o l'attitudine al
lavoro non equivalgono a reddito attuale e come tale non esclude l'obbligo del
mantenimento, almeno finche' non sia comprovato il rifiuto di una concreta
opportunita' di occupazione .
In altre parole, la teorica possibilita' del coniuge privo di redditi di
reperire un'occupazione non esclude il dovere di solidarieta' e di sostegno
verso il coniuge piu' debole, cosicche' solo in caso di rifiuto di una concreta
possibilita' lavorativa (circostanza da provare in corso di causa), la
disoccupazione e l'attitudine al lavoro potrebbero condurre alla perdita del
diritto di ricevere dal coniuge l'assegno di mantenimento previsto dalla legge.
Con i migliori auguri della redazione.
Avv. Luisa Ventorino