Vorrei sapere se nel caso di convivenza more uxorio all’altro convivente superstite spetti un mantenimento se in difficoltà ad inserirsi lavorativamente in caso di abbandono oppure possa sempre essere avanzata richiesta di danno morale per l’abbandono sofferto.

Per diritto e famiglia risponde l’avv. Cinzia Petitti

Gentile signora,
il nostro ordinamento non prevede il riconoscimento in favore del convivente more uxorio di alcun diritto patrimoniale nel senso da lei inteso.
Difatti, lo Stato non intende regolamentare i rapporti di soggetti che hanno deciso (sia pure per legittimi impedimenti, quali precedente matrimonio non sciolto) di non legalizzare la loro unione. I progetti di legge che giacciono in Parlamento, invero, mirano in vario modo al riconoscimento di un qualche effetto giuridico alle c.d. unioni riconosciute.
Attualmente il convivente non ha alcun diritto in caso di morte del compagno (salvo la contemplazione diretta nel testamento e la possibilità di succedere nel contratto di locazione) o abbandono del medesimo. Diritti patrimoniali sono unicamente legati all’esistenza di un figlio naturale che determina la fissazione di un assegno per il suo mantenimento (ed, eventualmente l’assegnazione della casa “familiare”) a carico del genitore naturale non affidatario. Né si può parlare di un diritto al risarcimento del danno morale in caso di abbandono volontario. Diritto che solo di recente si è affacciato nello scenario giurisprudenziale per il coniuge legittimo.
Con i migliori saluti di tutta la redazione.
Cinzia Petitti


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