Salve,i miei genitori sono separati da molti anni ,io ho 21 anni e mio padre non ha mai contribuito al mio mantenimento. Premetto che non lavoro perchè¨ sto frequentando l'università con ottimi risultati.
Mio padre ha avuto un'altro figlio. Gli ho chiesto un aiuto economico per il pagamento delle tasse universitarie lui me l'ha negato dicendomi che non poteva perchè ha un figlio piccolo da mantenere.
Ho deciso di rivolgermi ad un avvocato per richiedere il mantenimento e se possibile gli arretrati. Purtroppo mio padre capendo le mie intenzioni ha intestato tutto alla sua seconda moglie e risulta nullatenente e disoccupato,pur svolgendo attività imprenditoriale con prestanome la sua compagna.
Per diritto e famiglia risponde l'avv. Cinzia Petitti.
Gentile sig.ra,
indubbiamente al di là della situazione di suo padre (nuova famiglia, altro figlio, lampante precostituzione di indisponibilità economica) il suo diritto al mantenimento (COMPRENSIVO DI SPESE PER ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE) permane. Suo padre non può accampare alcun pretesto e tantomeno la nascita di altro figlio. Costante giurisprudenza considera la nuova circostanza non idonea a fare venire meno i propri obblighi nei confronti della prole prenata. Suo padre, pertanto, ha obblighi di mantenimento ex art. 148 e 155 c.c. sino a quando lei, terminati gli studi, non sarà in grado di mantenersi da sola rinvenendo una idonea situazione lavorativa.Suo padre potrà anche porsi in un finto stato di impossidenza ma il Tribunale (su suo ricorso) lo condannerà sicuramente al versamento di un assegno di mantenimento in suo favore. Tenga conto che anche nel caso di disoccupazione (vera) il Tribunale in genere condanna al versamento di un assegno minimo di 200 euro mensili.
Quello che sembra strano è che non sussista già una condanna al versamento dell'assegno di suo mantenimento per effetto della separazione legale dei suoi genitori. Dovrebbe essere stato previsto o disposto un assegno di mantenimento da corrispondersi in favore di sua madre. Se così è sua madre avrà diritto ad azionare il titolo notificando atto di precetto a suo padre e perseguendolo anche penalmente (violazione degli obblighi familiari e violazione ordine giudiziale). E' peraltro possibile la richiesta di risarcimento danni ai sensi del novello art. 709 ter cpc. La norma, che prevede l'ammonimento del genitore inadempiente e financo il risarcimento del danno in favore di genitore avente diritto e/o di minore leso, nasce per la tutela propria del figlio minorenne ma si ritiene applicabile analogicamente anche al figlio maggiorenne di età.
Cordiali saluti.
Il Direttore