Sono divorziata da un anno e consensualmente io e il mio ex marito abbiamo stabilito in base ai suoi presunti guadagni (si e' rifiutato di mostrarmi la sua denuncia dei redditi) l'ammontare dell'assegno: 1.200 euro destinati solo a nostra figlia (minore). Io ho rinunciato alla parte destinata a me per evitare di pagare le tasse dato che con la suddetta cifra e con le entrate del mio lavoro estremamente saltuario sono sempre "in bolletta". In questi giorni sono venuta a sapere quanto il mio ex ha denunciato nel 740 dello scorso anno: ben 520 milioni delle vecchie lire, cifra che non sospettavo nemmeno lontanamente quando ho accettato la cifra dell'assegno divorzile. Arrivo alla domanda: posso fare ricorso? Che percentuale spetta dei guadagni del marito al coniuge con minore? Vi sarei veramente grata se poteste rispondermi perche' al momento non posso permettermi un avvocato e il mio ex marito, tra l'altro, userà tutti i mezzi per contrastarmi.
Per Diritto & Famiglia risponde il Direttore, avv. Enrico Franceschetti
Cara lettrice
comprendo il suo sconcerto per quanto ha appreso, e la delicatezza della
situazione.
In primo luogo mi consenta di farle un amichevole rimprovero: avrebbe dovuto
prestare maggiore attenzione a quanto le e' stato proposto nella corso della
procedura di "divorzio", ed insospettirsi per l'indisponibilita' di suo marito
a fare mostra dei propri redditi.
Ma, tant'e'.. oggi occorre valutare il da farsi nella maniera migliore.
Orbene, il "da farsi" e' o sarebbe, adire nuovamente il Tribunale competente
per territorio, al fine di ottenere una revisione delle condizioni del
divorzio e, segnatamente, la determinazione di un assegno alimentare a suo
favore.
Cio' comporta necessariamente l'intervento di un legale di fiducia, che possa
affiancarla nel corso del procedimento, e, presumibilmente, un aspro
contenzioso dalla riuscita non garantita.
Il problema, nel suo caso, e' infatti insito nella stessa natura del
procedimento previsto dall'art. 9 della legge 898 del 1970, il quale recita:
"Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronunzia
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, in camera di consiglio, e, per i provvedimenti relativi ai figli,
con la partecipazione del pubblico ministero, pu? su istanza di parte,
disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e
di quelle relative alla misura ed alle modalit?dei contributi da corrispondere
ai sensi degli artt. 5 e 6...".
Come notera' l'espressione "qualora sopravvengano giustificati motivi" vincola
il Tribunale ad accogliere la domanda di aumento di un assegno solo se, dal
momento della pubblicazione della sentenza di divorzio, vi siano stati
cambiamenti significativi della situazione in cui il coniuge istante versa.
Se il Tribunale volesse percio' interpretare in chiave restrittiva la sua
situazione, potrebbe argomentare che in effetti nulla e' mutato dal momento
nel quale lei ha accettato le condizioni poste in sede di divorzio, prese
sulla base delle capacita' reddituali di allora.
Quantomeno, percio' occorrerebbe efficacemente dimostrare una sua diminuita
capacita' di produrre reddito o mutate ed aumentate esigenze di sua figlia,
per obblighi scolastici o personali o di diversa natura.
Riassumendo, allora, posso dirle che e' possibile ricorrere alla magistratura
per veder riconosciuto il suo diritto, ma che per farlo occorre predisporre
con attenzione gli elementi probatori da addurre con l'aiuto di un legale
esperto e di piena fiducia. A tal proposito, consideri che, se il suo reddito
non supera i 9300euro annui, le sara' possibile ottenere il c.d. "gratuito
patrocinio", cioe' il porre tutte le spese legali a carico dello Stato.
Mi auguro di essere stato sufficientemente esauriente, pur nel breve spazio
concesso. Nel caso le occorresse, non esiti a contattarmi nuovamente.
Con i miei migliori saluti.