Se possibile, avrei bisogno di una risposta al seguente quesito.
E possibile configurare quale obbligazione naturale (perciò non ripetibile) le maggior somme (rispetto a quanto omologato dal Tribunale) versate dal marito alla moglie sulla base di precedenti accordi economici intervenuti tra gli stessi ma non successivamente riprodotti in egual misura nel verbale di separazione?
 

 

Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. Alessandro Varriale
 

Cara lettrice,

 
La categoria delle obbligazioni naturali, come tipica obbligazione imperfetta è prevista nel primo comma dell'art. 2034 c.c. che riconosce efficacia al fatto delle prestazioni eseguite in adempimento di doveri morali o sociali.
La presenza di un dovere morale o sociale, al quale l'adempimento si riferisce, serve anche per distinguere il pagamento dalla donazione. Infatti gli elementi, i requisiti e gli effetti dell'adempimento di un dovere morale sono diversi da quelli della donazione.
E' comunque evidente che la linea di demarcazione tra l'obbligazione naturale e la donazione è molto sottille, ma è necessario tracciarla per poter escludere la possibilità di poter configurare le maggiori somme erogate da un coniuge, a favore di un altro coniuge, come obbligazione naturale.
Abbiamo detto che nell'obbligazione naturale c'è un dovere socialmente valutabile, da compiere; nella donazione la disposizione è fatta per attuare un intento di liberalità e la presenza di questo animus donandi costituisce l'elemento prevalente.
Pertanto, solo quando è prevalente nel solvens la coscienza di adempiere un dovere morale o sociale abbiamo pagamento e non donazione.
Nel caso che Lei mi ha posto, quindi, risulta fondamentale andare a verificare lo stato d'animo col quale il marito eroga più somme di quelle imposte dal Tribunale.
Ad esempio, e' evidente che se l'intento è quello di soddisfare i bisogni dei figli in questo caso l'animus sarà sicuramente quello della donazione e non certo quello di un adempimento morale o sociale.
Cordiali saluti
Avv. Alessandro Varriale
 

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