Per Diritto & Famiglia risponde
l'avv. Alessandro Varriale
La categoria delle obbligazioni naturali, come
tipica obbligazione imperfetta è prevista nel primo comma dell'art. 2034
c.c. che riconosce efficacia al fatto delle prestazioni eseguite in
adempimento di doveri morali o sociali.
La presenza di un dovere morale o sociale, al
quale l'adempimento si riferisce, serve anche per distinguere il pagamento
dalla donazione. Infatti gli elementi, i requisiti e gli effetti
dell'adempimento di un dovere morale sono diversi da quelli della
donazione.
E' comunque evidente che la linea di
demarcazione tra l'obbligazione naturale e la donazione è molto sottille,
ma è necessario tracciarla per poter escludere la possibilità di poter
configurare le maggiori somme erogate da un coniuge, a favore di un altro
coniuge, come obbligazione naturale.
Abbiamo detto che nell'obbligazione naturale
c'è un dovere socialmente valutabile, da compiere; nella donazione la
disposizione è fatta per attuare un intento di liberalità e la presenza di
questo animus donandi costituisce l'elemento prevalente.
Pertanto, solo quando è prevalente nel solvens
la coscienza di adempiere un dovere morale o sociale abbiamo pagamento e
non donazione.
Nel caso che Lei mi ha posto,
quindi, risulta fondamentale andare a verificare lo stato d'animo col
quale il marito eroga più somme di quelle imposte dal Tribunale.
Ad esempio, e' evidente che se l'intento è
quello di soddisfare i bisogni dei figli in questo caso l'animus sarà
sicuramente quello della donazione e non certo quello di un adempimento
morale o sociale.
Cordiali saluti
Avv. Alessandro Varriale