Salve, da una relazione contrastata di 8 mesi ho avuto un figlio che attualmente ne ha 7 (mesi).
Lasciai la madre per incompatibilità varie, dopo 15 gg mi avvisò che era incinta e che nonostante la situazione andava avanti per sua volontà-
Non ero d'accordo e la stessa Signora ha una moralità troppo particolare tutt'ora visto che cerca uomini su internet, non ci siamo più sentiti per tutta la gravidanza fino a quando la richiamai ed era nato il Bimbo da 5 giorni.
Con questa situazione non ha voluto che lo riconoscessi anche se le passo 250 euro mensili, salgo da Lei che abita a 240 km distanti per portarle pannolini, pappe, vestitini e giochi (arrivo a 400 quasi) ma sono stati solo 7 mesi di ricatti e non ho più la mia vita!
La signora percepisce tutte le sovvenzioni ed assegni in quanto residente in una regione a Statuto Speciale pìù il mio assegno e visto che a Natale non sono salito a trovare il bimbo (voleva passassi il pranzo con la sua famiglia peraltro gentilissima ma ho preferito stare con la mia) e ha un nuovo fidanzato ha dichiarato basta alle mie visite, basta a vedere suo figlio che è solo suo, basta di tutto in quanto sono un mostro che l'ha lasciata sola in gravidanza, sola a 38 anni con troppi uomini attorno per i miei gusti aggiungo io.
Ora voglio il riconoscimento, non passo sotto questi ricatti, non sono così facoltoso economicamente ma mi pare di capire che debbo pensare solo a lui come mantenimento e che i 600 euro che lei chiede a me siano troppi, ha una casa sua la signora, approfitta della regione e .. non torna al lavoro, morale dove sbaglio? Come si fa una giudiziale? Va bene farla anche trovando un avvocato che abita da lei? Che costi ha? Ma le passo così poco da impiegato che sono per il Bimbo? Infine, il qudro di elementi che ho messo assieme sulla personalità ambigua di questa donna servirà a qualcosa per la tutela del minore o è meglio che evito altri strascichi? Grazie

Per Diritto & Samiglia risponde l'avv. Katia Mascia.
 

Ai sensi dell’art. 250 c.c il riconoscimento da parte sua - poiché suo figlio ha appena sette mesi – potrà avvenire solo col consenso dell’altro genitore (ossia la madre) che ha già effettuato il riconoscimento e che tale consenso non potrà essere rifiutato ove il riconoscimento stesso corrisponda all’ interesse del minore. Non sono quindi ammesse motivazioni egoistiche o ritorsive nei confronti dell’altro genitore.

Poichè la mamma del piccolo si oppone al riconoscimento, dovrà rivolgersi al Tribunale dei Minorenni competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., il quale valuterà esclusivamente l’interesse del minore ad essere riconosciuto ed emetterà una sentenza che terrà luogo del consenso mancante dell’altro genitore.

Ai sensi dell’art. 147 c.c. lei avrà l’obbligo di mantenere, educare ed istruire suo figlio, tenendo conto delle sue aspirazioni, inclinazioni e capacità.

Tale articolo, volto a disciplinare i doveri dei genitori nei confronti dei figli legittimi, si ritiene applicabile anche ai figli nati al di fuori del matrimonio, vista la parificazione giuridica tra figli legittimi e naturali.

Con riferimento in particolare all’obbligo di mantenimento lei sarà tenuto a corrispondere a suo figlio (unitamente alla madre naturale) tutto il necessario per le sue esigenze di vita, appagando non solo i suoi bisogni primari (vitto, vestiario, medicine ecc.) ma anche quelli necessari ad un adeguato sviluppo della persona (libri, giochi ecc.).

Tale obbligo non ha un termine di scadenza, e non verrà meno col raggiungimento della maggiore età di suo figlio ma si protrarrà fino al momento in cui questi raggiungerà una sua indipendenza economica o verserà in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio e/o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa o per aver rifiutato ingiustamente tale attività lavorativa (Cass. n. 22500/2004).

L’entità dell’importo sarà deciso dal giudice in proporzione alle rispettive sostanze di voi genitori e tenendo conto delle capacità lavorative di entrambi.

Infine, per quanto attiene agli elementi da lei raccolti sulla personalità della sua ex compagna essi potrebbero rilevare in sede giudiziale se suffragate da prove certe.

L‘esercizio della potestà spetta per il momento alla madre (con la quale suo figlio vive) e che è l’unica, per ora, ad averlo riconosciuto. Eventualmente sulla base degli elementi da lei forniti e dimostrati il giudice (Tribunale per i minorenni) potrebbe disporre diversamente, arrivando, nei casi più gravi, nell’interesse del minore, anche ad escluderla dall’esercizio della potestà.

Col riconoscimento certamente lei potrà svolgere un ruolo più attivo nella vita di suo figlio vigilando sulla sua istruzione, educazione e sulle sue condizioni di vita, e può rivolgersi al giudice qualora sia in disaccordo con la sua ex compagna su questioni di particolare importanza relative alla vita di suo figlio.

Saluti

Avv. Katia Mascia

 

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