From: "Xxxxxxxx" <xxxx@xxxxxx.xx>
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Subject: nuova separazione
Date: Sat, 18 Apr 1998 18:56:05 +0200

Quesito: due coniugi si separano con separazione consensuale. Dopo l' omologazione i due tornano a vivere insieme e nasce un  figlio. Ora vogliono separarsi di nuovo in modo consensuale.Che succede alla separazione già omologata? Va riportata nella premessa del nuovo ricorso? Non si deve menzionare?
Il foro competente può essere quello del luogo ove si sono celebrate le nozze? GRAZIE.

Risponde la Redazione:

L'ordinamento italiano non prevede formalità particolari per la "riconciliazione" avvenuta dopo la pronunzia di una separazione legale; l'art. 157 c.c. recita:
"I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (come generare un figlio, N.d.R.).
La separazione può essere pronunciata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione
".

Nella pratica quotidiana accade sovente che una breve riconciliazione occorra fra la sentenza di separazione e quella di divorzio.
In questi casi, al momento della proposizione della definitiva istanza di divorzio si preferisce non citare il periodo di riconciliazione per evitare di dover ripetere l'intera procedura.
Nel caso di specie, però, v'e' una traccia indelebile che non può essere nascosta, anche perchè sul minore andranno disposti quei provvedimenti necessari al suo affidamento.
Pertanto, sarà necessario ripetere la procedura citando correttamente il precedente provvedimento.

La competenza territoriale e' vincolata al disposto normativo
Nei giudizi in cui è prevista la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero (art. 70 c.p.c. "Il   pubblico  ministero  deve  intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio : 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69]; 2)   nelle  cause  matrimoniali,  comprese  quelle di separazione personale dei coniugi [706 ss.; 150 ss. c.c.]; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone [713, 721, 723 comma 2, 728 comma 2]; 4) omissis; 5) negli altri casi previsti dalla legge. [II]. Deve   intervenire  in  ogni   causa  davanti  alla  Corte  di cassazione [379, 380]. [III]. Puo'  infine  intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse") la consueta derogabilità della competenza territoriale è impedita.
Occorrerà quindi adire il Tribunale del domicilio del minore, in base al disposto dell'art. 45 c.c.:
"Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il  minore  ha  il  domicilio  nel  luogo di residenza della famiglia  o  quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili  o  comunque   non  hanno  la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore
".
                                                      
Cordiali saluti.


[Redazion/problemi/return.htm]