From: "Xxxxxxxx" <xxxx@xxxxxx.xx>
To: <redazione@dirittoefamiglia.it>
Subject: nuova separazione
Date: Sat, 18 Apr 1998 18:56:05 +0200
Quesito: due coniugi si separano con separazione consensuale.
Dopo l' omologazione i due tornano a vivere insieme e nasce un figlio. Ora vogliono
separarsi di nuovo in modo consensuale.Che succede alla separazione già omologata? Va
riportata nella premessa del nuovo ricorso? Non si deve menzionare?
Il foro competente può essere quello del luogo ove si sono celebrate le nozze? GRAZIE.
Risponde la Redazione:
L'ordinamento italiano non prevede formalità particolari per la
"riconciliazione" avvenuta dopo la pronunzia di una separazione legale; l'art.
157 c.c. recita:
"I coniugi possono di comune accordo far cessare gli
effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice,
con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile
con lo stato di separazione (come generare un figlio, N.d.R.).
La separazione può essere pronunciata nuovamente soltanto in relazione a fatti e
comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".
Nella pratica quotidiana accade sovente che una breve riconciliazione occorra fra la
sentenza di separazione e quella di divorzio.
In questi casi, al momento della proposizione della definitiva istanza di divorzio si
preferisce non citare il periodo di riconciliazione per evitare di dover ripetere l'intera
procedura.
Nel caso di specie, però, v'e' una traccia indelebile che non può essere nascosta, anche
perchè sul minore andranno disposti quei provvedimenti necessari al suo affidamento.
Pertanto, sarà necessario ripetere la procedura citando correttamente il precedente
provvedimento.
La competenza territoriale e' vincolata al disposto normativo
Nei giudizi in cui è prevista la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero (art. 70 c.p.c. "Il
pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita'
rilevabile d'ufficio : 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69]; 2)
nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione
personale dei coniugi [706 ss.; 150 ss. c.c.]; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la
capacita' delle persone [713, 721, 723 comma 2, 728 comma 2]; 4) omissis; 5) negli altri
casi previsti dalla legge. [II]. Deve intervenire in ogni
causa davanti alla Corte di cassazione [379, 380]. [III].
Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico
interesse") la consueta derogabilità della competenza
territoriale è impedita.
Occorrerà quindi adire il Tribunale del domicilio del minore, in base al disposto
dell'art. 45 c.c.:
"Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in
cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della
famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio
e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque
non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore
con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore".
Cordiali saluti.