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vorrei sapere quali norme regolano la partecipazione economica del genitore non affidatario alle spese straordinarie per figli minori.
Il caso specifico è questo: il mio compagno è separato dal luglio 1999, il figlio di 10 anni è affidato alla mamma che percepisce uno stipendio
equivalente a quello del padre, nella sentenza di separazione si scrive che il padre deve versare € 310,00 al mese per il bambino, ma non si citano
affatto le spese straordinarie, nel senso che non c'è scritto nè che l'assegno è omnicomprensivo nè il contrario (non ne parlano proprio).
Il nostro dubbio è: se non sono citate come regolarsi? Si è obbligati a dare comunque il 50% delle spese? Se è così quali sono queste spese
straordinarie? La retta per la palestra decisa dalla mamma senza previa consultazione con il padre è una spesa straordinaria? La legislazione non
prevede, quantomeno, che la madre avvisi in tempo utile che sta per affrontare una spesa per il bambino?
Grazie per una risposta che chiarirà le idee a molti genitori che avendo una sentenza così vaga non sanno come comportarsi.


Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. p. Laura Pianese

Cara lettrice,
 
L'art. 155 del Codice Civile prevede che il giudice che pronunzia la separazione, stabilisca anche la misura e il modo in cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli. Il contributo posto a carico del coniuge non affidatario trova il suo fondamento nel fatto che, nonostante la separazione, entrambi i genitori restano obbligati a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alla rispettiva capacità di lavoro.
 
L'assegno di mantenimento della prole, stabilito in sede di separazione, ha la funzione di garantire in misura predeterminata il contributo del coniuge non affidatario alle spese di mantenimento dei figli. Pertanto, ove sorga la necessità di far fronte a bisogni che superino le normali esigenze di vita dei figli, si può prevedere che il coniuge non affidatario, oltre a corrispondere un assegno periodico in denaro (di regola a cadenza mensile),  partecipi al sostenimento delle spese straordinarie, soprattutto a quelle mediche e scolastiche.
 
Infatti, come spesso accade, accanto alla determinazione dell'assegno vengono posti al coniuge non affidatario altri oneri economici riguardanti le spese straordinarie, cioè quelle spese che non rientrano nel contributo mensile dovuto, perchè derivano da necessità occasionali, pur reali e contingenti.
Va precisato al riguardo, peraltro, che non esiste una elencazione specifica che individui e qualifichi con precisione tale tipo di impegno economico, affidando la sua determinazione al buonsenso delle parti ed alla interpretazione giurisprudenziale, entrambe basate sulla definizione generale testè indicata.
 
Il giudice, nella sentenza in cui emana i provvedimenti in ordine all'affidamento dei figli e all'assegno di mantenimento, può disporre che le  spese straordinarie vadano sostenute da entrambi i coniugi (Tribunale Taranto, 9 maggio 2000),  oppure, può stabilire un obbligo di rendiconto per l'affidatario, ed infine, può prevedere la previa comunicazione al coniuge non affidatario delle spese da effettuarsi.
 
La mancata previsione della ripartizione delle spese straordinarie può essere motivo di disaccordi e di tensioni fra i genitori, per cui se nella sentenza il giudice  non ha stabilito nulla a riguardo, è dovere dei genitori separati accordarsi nel modo che ritengono più utile nell'interesse dei propri figli, tenendo conto dell'obbligo generale posto a loro carico dagli art. 147 e 148 c.c. di mantenerli in ragione ognuno della propria capacità e sostanze.
 
Qualora ciò non fosse possibile, attraverso un ricorso ex art. 710 c.p.c., si potrà chiedere al giudice che vengano modificati i provvedimenti emanati, sottolineando, in particolare, la mancata pronuncia in ordine al modo e alla misura in  cui le spese straordinarie devono essere attribuite ai coniugi.

Cordialmente.

 


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