Per Diritto & Famiglia risponde l'avv. p. Laura Pianese
Cara lettrice,
L'art. 155 del Codice Civile prevede che il giudice che pronunzia la
separazione, stabilisca anche la misura e il modo in cui il coniuge non
affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione
dei figli. Il contributo posto a carico del coniuge non affidatario trova il
suo fondamento nel fatto che, nonostante la separazione, entrambi i genitori
restano obbligati a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alla
rispettiva capacità di lavoro.
L'assegno di mantenimento della prole, stabilito in sede di separazione, ha la
funzione di garantire in misura predeterminata il contributo del coniuge non
affidatario alle spese di mantenimento dei figli. Pertanto, ove sorga la
necessità di far fronte a bisogni che superino le normali esigenze di vita dei
figli, si può prevedere che il coniuge non affidatario, oltre a corrispondere
un assegno periodico in denaro (di regola a cadenza mensile), partecipi al
sostenimento delle spese straordinarie, soprattutto a quelle mediche e
scolastiche.
Infatti, come spesso accade, accanto alla determinazione dell'assegno vengono
posti al coniuge non affidatario altri oneri economici riguardanti le spese
straordinarie, cioè quelle spese che non rientrano nel contributo mensile
dovuto, perchè derivano da necessità occasionali, pur reali e contingenti.
Va precisato al riguardo, peraltro, che non esiste una elencazione specifica
che individui e qualifichi con precisione tale tipo di impegno economico,
affidando la sua determinazione al buonsenso delle parti ed alla
interpretazione giurisprudenziale, entrambe basate sulla definizione generale
testè indicata.
Il giudice, nella sentenza in cui emana i provvedimenti in ordine
all'affidamento dei figli e all'assegno di mantenimento, può disporre che le
spese straordinarie vadano sostenute da entrambi i coniugi (Tribunale Taranto,
9 maggio 2000), oppure, può stabilire un obbligo di rendiconto per
l'affidatario, ed infine, può prevedere la previa comunicazione al coniuge non
affidatario delle spese da effettuarsi.
La mancata previsione della ripartizione delle spese straordinarie può essere
motivo di disaccordi e di tensioni fra i genitori, per cui se nella sentenza
il giudice non ha stabilito nulla a riguardo, è dovere dei genitori separati
accordarsi nel modo che ritengono più utile nell'interesse dei propri figli,
tenendo conto dell'obbligo generale posto a loro carico dagli art. 147 e 148
c.c. di mantenerli in ragione ognuno della propria capacità e sostanze.
Qualora ciò non fosse possibile, attraverso un ricorso ex art. 710 c.p.c., si
potrà chiedere al giudice che vengano modificati i provvedimenti emanati,
sottolineando, in particolare, la mancata pronuncia in ordine al modo e alla
misura in cui le spese straordinarie devono essere attribuite ai coniugi.
Cordialmente.