Data ultima modifica: giovedì 18 febbraio 2010

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Diritto & Famiglia

ISSN 1129-7123
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"Perche' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre ....che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita' educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore..." (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che "...l'esclusione della modalita' dell'affidamento esclusivo dovra' risultare sorretta da una motivazione non piu' solo in positivo sulla idoneita' del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita' educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potesta' genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...".”

Commento a cura dell'avv. Valeria Caputo del Foro di Napoli../../Docs/Giuridici/Sentenze/Merito/affesclusivo.htm

 

 

 

 

Si segnala un interessante ordinanza che chiarisce i criteri di assegnazione della casa coniugale in presenza di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e che non voglia decidere se convivere con l'uno o l'altro dei genitori. Il provvedimento chiarisce che in questo caso l'assegnazione della casa coniugale, non essendovi un formale affidamento in ragione della maggiore età, venga deciso secondo una valutazione complessiva che tenga conto dell'individuazione del genitore in grado di assicurare cure migliori al figlio e/o quello piu' svantaggiato economicamente"

 

 

La Cassazione (23906 del 11 novembre 09) interviene nuovamente sui criteri di attribuzione dell'assegno divorzile, criteri che non vengono meno per la giovane età della moglie divorzianda e per la data oramai lontana della separazione legale 

L'audizione dei minori (adolescenti o ritenuti capaci di discernimento) è obbligatoria nelle procedure che li riguardino. La Corte di Cassazione a Sezione Unite (22238 del 21 ottobre 2009) ha ribadito in maniera vincolante quanto stabilito dall'art. 155 c.c. e dalla Normativa internazionale

Si segnala uno dei primi provvedimenti applicativi della legge introduttiva del reato di Stalking. Si tratta di sentenza  emessa dal Tribunale di Bari in data 6 aprile 2009 ove viene sanzionata la condotta persecutoria del marito nei confronti della moglie separata

Facciamo un punto della situazione sull'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo a cura di Cinzia Petitti

 

La Corte di Appello di Bari  ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 64, 65, 67 della legge n. 218 del 1995 per il riconoscimento nello Stato Italiano dei cd. “parental order” resi in Regno Unito. La particolarità del riconoscimento è legata a fattispecie di  maternità surrogata realizzata all'estero da cittadina italiana, sposata con cittadino britannico, poi trasferitasi in Italia. La madre c.d. sociale, peraltro, chiede il riconoscimento del provvedimento straniero anche per disciplinare la sua separazione dal marito e regolamentare l'affidamento di quelli che oggi a tutti gli effetti sono suoi figli anche per lo Stato Italiano.

L'art. 709 ter cpc, introdotto dalla legge n. 54/2006, prevede l'applicabilità di ammonimenti e sanzioni al genitore che con il proprio comportamento ostacola e/o compromette il corretto svolgimento del rapporto dell'altro genitore con il figlio. La norma ha sino ad oggi trovato scarsa applicazione. E se ne auspicata l'effettivo utilizzo come deterrente per condotte abusanti che sempre più spesso si registrano in capo ai genitori affidatari esclusivi o prevalentemente collocatari della prole.  Si segnala un decreto del Tribunale di Bari che condanna il genitore al versamento di due  sanzioni pecuniarie. Una in favore del genitore danneggiato, l'altra in favore del minore stesso che ha visto leso il diritto ad un sereno e normale rapporto con l'altro genitore.

Il decreto legge sulla sicurezza ora è legge, con efficacia dal 25 febbraio 2009.  Con l’articolo 612- bis del codice penale si introduce il reato di stalking. Il termine stalking deriva dall’inglese to stalk, termine tecnico utilizzato nella caccia, traducibile nell’italiano “fare la posta” e riconducibile a un insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima prescelta. Lo stalking  viene oggi  punito  con una pena da sei mesi a 4 anni per «chiunque molesta o minaccia con atti reiterati e idonei a cagionare perduranti e gravi stato di ansia o paura».

I termini per proporre querela passano da novanta giorni a sei mesi e, per chi non voglia ricorrere subito alla stessa,  è prevista una forma alternativa di tutela con il ricorso al questore territorialmente competente e richiesta di ammonimento del persecutore. Nel caso in cui, nonostante l'ammonimento, lo stalker dovesse reiterare la sua condotta si procederà d’ufficio per il reato previsto nella fattispecie indicata dall’articolo 612 bis, con aggravamento della pena  di un terzo .

 

La convinzione,alimentata dal dato letterale della legge 54/2006 , che   regime di affidamento condiviso significhi eliminazione di ogni assegno di mantenimento, con previsione di sola contribuzione diretta  di ciascun genitore alle esigenze della prole, è circostanza subito sfatata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.18187/2006 che si  riporta. A tale orientamento di stanno adeguando i nostri Tribunali in sede di separazione e divorzio i quali ritengono sempre necessaria la quantificazione di un assegno di mantenimento da corrispondersi in favore del genitore prevalentemente collocatario della prole.

Si segnala una sentenza del Tribunale di Catania anno 2006 che affronta la tematica legata all'intervento volontario dei figli maggiorenni nei processi di separazione e divorzio. In particolare, il provvedimento verifica  se la legittimazione a tale intervento possa o meno desumersi dalla legge n. 54/06. La risposta della giurisprudenza di merito  richiamata è  negativa, con la conseguente ritenuta inammissibilità di tale particolare forma di intervento (ved. anche Tribunale Marsala sentenza 26 febbraio 2007 edita su www.Altalex.com)

Si segnala, nella sezione Giurisprudenza di Merito,  una interessante sentenza del Tribunale di Cosenza del 19 giugno 2008, giudice monocratico dott. Carlo Pappalardo, che in maniera innovativa interpreta  estensivamente l'art. 570 cp, evidenziando che il mancato contributo alle spese straordinarie (in particolare mediche e di istruzione) del figlio da parte  di uno dei genitori  può essere passibile di condanna penale per violazione degli obblighi familiari.

Riceviamo e pubblichiamo volentieri un interessante intervento dell'avv. Luigi Modaffari del Foro di Brescia in merito alla liceità o meno dell'allontanamento dalla casa familiare del coniuge non legalmente separato. In particolare, l'articolo affronta la problematica legata alla individuazione di giusta causa che legittima l'allontanamento nonchè alla sussistenza del reato allorquando non possa rinvenirsi  una valida motivazione nell'allontanamento stesso e contestualmente sussista "sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta' dei genitori o alla qualita' di coniuge".

Risulta di particolare interesse la motivazione del provvedimento emesso il 22 giugno 2009 dal Tribunale di Bari,  con il quale il Giudice rigetta il ricorso ex art. 342 bis c.c. proposto dalla moglie al fine di allontanare dalla casa coniugale il marito ritenuto violento. Con commento dell'avv. Claudia Montenero

Si segnala, con commento a cura dell'avv. Massimo Guarini del Foro di Bari , la sentenza n. 13936/09, resa dalla I sezione della Corte di Cassazione, nella quale il Giudice di legittimità, in materia di sottrazione internazionale di minori, afferma il seguente principio di diritto:

Nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull’accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale dei minori, sulla base dell’art. 3 Convenzione dell’Aja 25.10.80, quando uno dei genitori, pur in contrasto con l’altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale.

A cura dell'avv. Luigi Modaffari del Foro di Brescia un esame ragionato dei casi di  impugnazione della separazione consensuale dopo la sua omologazione.

 Si segnala a cura dell'avv. Claudia Montenero del Foro di Bari  il decreto di Tribunale Bari datato 10.09.09 nel quale si ribadisce l'orientamento secondo il quale “Il  deposito del ricorso divorzile crea le condizioni della traslazione immediata della competenza funzionale in capo al giudice del divorzio per tutto quanto attiene all’affidamento della prole, con la conseguenza che decade la competenza funzionale del collegio ex art. 710 c.p.c….”

 

EDITORIALE: Diritto & Famiglia: dal 1996 al 2009, verso una nuova avventura

 

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