From: "XXX" <xxx@xx>
To: <redazione@dirittoefamiglia.it>
Date: Sat, 28 Feb 1998 10:00:16 +0100
Gentile redazione, siamo una coppia che nel luglio del 1997 ha ottenuto dal
Tribunale dei minori di Xxxxxxxxxxxx il decreto per adozione internazionale di minori
stranieri. Attualmente abbiamo in essere una pratica di adozione in Bulgaria attraverso
una associazione non riconosciuta come previsto dal recente Disegno di Legge 2545. Poiché
la pratica è stata presentata ai competenti ministeri bulgari in data successiva al 26
febbraio u.s. (data di approvazione al Senato della Legge), e l'entrata della minore in
Italia, dopo la sentenza del tribunale bulgaro, è prevista intorno alla fine di giugno
98,cosa accadrà qualora la legge diventi esecutiva entro quella data ?
Ritenete che entro la scadenza dei 45 giorni, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, noi dovremmo già essere in possesso del decreto preadottivo in Italia ?
Oppure, quale sarà l'atteggiamento delle autorità relativamente a situazioni già in
essere, quali la nostra ? In altre parole, la situazione legislativa che si determinerà
mentre si costituisce l'Alta Commissione ,colpirà anche situazioni già avviate con la
vecchia legislazione ? La minore in questione è già consapevole della nostra esistenza e
aspetta, in tempi brevi, di essere affidata alla sua nuova famiglia: quanto potrebbe,
effettivamente tutelarla l'eventuale esecutività di questa legge in casi come il suo? E
quanto potrebbe giovare ad una coppia ?
Fiduciosi della vostra competenza nella materia e dell'attenzione che rivolgerete ai
nostri quesiti, restiamo in attesa di una sollecita
risposta.
Cordiali saluti
Una coppia in ansiosa attesa.
Risponde la Redazione:
In tutta onestà non possiamo fornire una risposta compiuta al vostro quesito, poichè l'iter parlamentare della proposta di legge che si occupa di modificare l'attuale normativa non è ancora concluso, e quindi non potremmo fare altro che ipotesi.
Abbiamo letto sul n° 11 (24 marzo 1998) dell'ottima rivista cartacea "Guida
al Diritto" de Il Sole24ore un articolo (che riportiamo
piu' sotto) che potra' forse costituire elemento di interesse.
Come leggerete, in esso si avanzano delle perplessità gravi in ordine ad alcuni aspetti
del disegno di legge approvato in Senato, tali da suggerire una migliore valutazione del
testo proposto.
Cordiali saluti.
ADOZIONI INTERNAZIONALI: SULLE PROCEDURE LA RIFORMA PUO' RISCHIARE IL SALTO NEL
BUIO
Ladozione internazionale taglia il primo traguardo parlamentare. Sulla
riforma delladozione, «Guida al Diritto» pubblica
lintervento del magistrato di Cassazione, Alfio Finocchiaro.
di Alfio Finocchiaro
Il 26 febbraio 1998 il Senato ha approvato il disegno di legge concernente ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta allAja il 29 maggio 1993, nonché modifiche alla
legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.
È da prevedere la sollecita approvazione dallaltro ramo del Parlamento ove si tenga
presente, da un lato, che tutti i gruppi del Senato hanno espresso il voto favorevole
allapprovazione e, dallaltro, che i punti più controversi del provvedimento -
relativi alla differenza di età fra adottanti e adottando, alle adozioni da parte delle
coppie di fatto e allaccesso alle informazioni sui genitori naturali - sono stati
stralciati e rinviati a una futura riforma della normativa sulladozione.
Il disegno di legge, mentre lascia sopravvivere, nella sua interezza, tutte le scelte di
fondo della legge 184/1983, si qualifica, oltre che, per la ratïfica ed esecuzione della
Convenzione - il cui oggetto, come si legge nellarticolo 1 della stessa, è quello:
a) di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano
nellinteresse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli
sono riconosciuti nel diritto internazionale;
b) dinstaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di
assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e
la tratta di minori;
c) di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in
conformità alla Convenzione -
per lintera sostituzione del capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184
per adeguarlo ai principi e alle direttive della Convenzione stessa.
La normativa approvata è da segnalare soprattutto per avere - attraverso
limposizione dellobbligo agli aspiranti
alladozione di conferire lincarico a curare la procedura di adozione a uno
degli enti a ciò autorizzati e che debbono avere i requisiti previsti dallarticolo
39-ter della legge 184/1983 - reso trasparenti, come si legge nella relazione al disegno
di legge, i percorsi e le pratiche delladozione internazionale, eliminando il
sistema del fai da te da parte degli aspiranti alladozione, assicurando maggiori
garanzie ai minori adottabili considerati soggetti di diritto e non merce e sottraendo gli
adulti desiderosi di adottare alle pretese di intermediari non sempre limpidi nella loro
azione.
Detto questo - e tralasciando tutta una serie di rilievi sulla formulazione delle norme e
su particolari scelte (si pensi, solo per fare un esempio, al limite - incostituzionale?
introdotto al potere del tribunale per i minorenni di ordinare la trascrizione
delladozione nei registri di stato civile solo se sussiste la certificazione di
conformità delladozione straniera alla Convenzione rilasciata dalla Commissione per
le adozioni internazionali: articolo 36, comma 4, della legge 184/1983) - si segnala
lopportunità di interventi modificativi da parte della Camera dei deputati del
testo normativo per evitare che - a seguito delleccessiva burocratizzazione del
procedimento - finisca con il non realizzarsi quellinteresse del minore a cui, sia
la Convenzione che la legge, dichiarano di ispirarsi.
Dalla lettura della normativa approvata si evince, infatti, che la procedura di adozione
internazionale - sia per quanto
riguarda lingresso in Italia dei minori stranieri a scopo di aflidamento
preadottivo, che per ladozione - viene a essere
largamente amministrativizzata, con quale vantaggio per il minore è facile immaginare.
Allente autorizzato organo deputato a curare le pratiche adottive presso lo Stato
dorigine - è conferito il potere di
concordare o non concordare sullopportunità di procedere alladozione, oltre
che di approvare però solo se richiesto dallo Stato dorigine (ed è da ritenere
che tale richiesta non verrà mai avanzata) la decisione di affidare il minore o i
minori ai futuri genitori adottivi (articolo 31, comma 3, lettera f), della legge
184/1983).
La decisione dellente autorizzato di non concordare con lautorità straniera
lopportunità di procedere alladozione è
sottoposta a esame della Commissione per le adozioni internazionali, su istanza dei
coniugi interessati (articolo 39, comma 2).
Viene quindi previsto un ricorso amministrativo, ma non si indicano i termini entro i
quali proporlo.
Nulla dice, poi, la legge sui rimedi giurisdizionali esperibili - e che non possono non
esserci avverso il provvedimento
della Commissione.
La giurisdizione dovrebbe spettare allautorità giudiziaria ordinaria, vertendosi in
materia di diritti soggettivi.
Ma quale?
Il tribunale per i minorenni o il tribunale ordinario (in composizione monocratica o
collegiale?). Con quale rito? E
ammissibile o meno il ricorso per Cassazione?
La legge non si pone il problema, che viene scaricato sullinterprete, con quale
vantaggio per la certezza del diritto è facile immaginare.
Intanto il tempo passa e linteresse del minore? Un problema di opportunità. La
Commissione per le adozioni internazionali collegio pletorico (undici componenti) -
istituita in attuazione dellarticolo 6 della Convenzione è organo che dovrebbe
svolgere compiti di indirizzo, ma alla stessa è affidata anche lautorizzazione
dellingresso e del soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a
scopo di adozione (articolo 39, lettera h), nonché la certificazione di conformità
delladozione alle disposizioni della Convenzione (articolo 39, lettera i), oltre
che, come si è visto, i ricorsi avverso le deliberazioni degli enti autorizzati.
Si è reso conto il legislatore che i provvedimenti stranieri di affidamento e di adozione
per gli anni 1995-1997 sono
compresi in una cifra annuale fra i 2.327 e 2.715 (si veda ministero di Grazia e giustizia
- Uffïcio centrale per la giustizia minorile - «Lapplicazione della legge 4 maggio
1983 n. 184, nel quinquennio 1993-1997») e che la Commissione, lavorando a pieno regime,
e ipotizzando lo stesso numero di sopravvenienze, dovrebbe esaminare e decidere circa 10
pratiche al giorno, per tacere poi lo svolgimento degli altri incarichi?
Una pausa di riflessione, prima di varare definitivamente il provvedimento si impone, per
evitare che si creino meccanismi, che intralciano ulteriormente - e inutilmente - le
procedure di adozione internazionale.
Lunanimità dei consensi non è sempre indice di una buona legge.
di Alfio Finocchiaro - Magistrato della Corte suprema di
cassazione
su Guida al Diritto (Il Sole24ore) - n° 11 del 21 marzo 1998 - pag. 10
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