From: "XXX" <xxx@xx>
To: <redazione@dirittoefamiglia.it>
Date: Sat, 28 Feb 1998 10:00:16 +0100

Gentile redazione, siamo una coppia che nel luglio del 1997 ha ottenuto dal Tribunale dei minori di Xxxxxxxxxxxx il decreto per adozione internazionale di minori stranieri. Attualmente abbiamo in essere una pratica di adozione in Bulgaria attraverso una associazione non riconosciuta come previsto dal recente Disegno di Legge 2545. Poiché la pratica è stata presentata ai competenti ministeri bulgari in data successiva al 26 febbraio u.s. (data di approvazione al Senato della Legge), e l'entrata della minore in Italia, dopo la sentenza del tribunale bulgaro, è prevista intorno alla fine di giugno 98,cosa accadrà qualora la legge diventi esecutiva entro quella data ?
Ritenete che entro la scadenza dei 45 giorni, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, noi dovremmo già essere in possesso del decreto preadottivo in Italia ? Oppure, quale sarà l'atteggiamento delle autorità relativamente a situazioni già in essere, quali la nostra ? In altre parole, la situazione legislativa che si determinerà mentre si costituisce l'Alta Commissione ,colpirà anche situazioni già avviate con la vecchia legislazione ? La minore in questione è già consapevole della nostra esistenza e aspetta, in tempi brevi, di essere affidata alla sua nuova famiglia: quanto potrebbe, effettivamente tutelarla l'eventuale esecutività di questa legge in casi come il suo? E quanto potrebbe giovare ad una coppia ?
Fiduciosi della vostra competenza nella materia e dell'attenzione che rivolgerete ai nostri quesiti, restiamo in attesa di una sollecita
risposta.

Cordiali saluti
Una coppia in ansiosa attesa.

Risponde la Redazione:

In tutta onestà non possiamo fornire una risposta compiuta al vostro quesito, poichè l'iter parlamentare della proposta di legge che si occupa di modificare l'attuale normativa non è ancora concluso, e quindi non potremmo fare altro che ipotesi.

Abbiamo letto sul n° 11 (24 marzo 1998) dell'ottima rivista cartacea "Guida al Diritto" de Il Sole24ore un articolo (che riportiamo piu' sotto) che potra' forse costituire elemento di interesse.
Come leggerete, in esso si avanzano delle perplessità gravi in ordine ad alcuni aspetti del disegno di legge approvato in Senato, tali da suggerire una migliore valutazione del testo proposto.

Cordiali saluti.


ADOZIONI INTERNAZIONALI: SULLE PROCEDURE LA RIFORMA PUO' RISCHIARE IL  SALTO NEL BUIO
L’adozione internazionale “taglia” il primo traguardo parlamentare. Sulla riforma dell’adozione, «Guida al Diritto» pubblica l’intervento del magistrato di Cassazione, Alfio Finocchiaro.

di Alfio Finocchiaro

Il 26 febbraio 1998 il Senato ha approvato il disegno di legge concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1993, nonché modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.
È da prevedere la sollecita approvazione dall’altro ramo del Parlamento ove si tenga presente, da un lato, che tutti i gruppi del Senato hanno espresso il voto favorevole all’approvazione e, dall’altro, che i punti più controversi del provvedimento - relativi alla differenza di età fra adottanti e adottando, alle adozioni da parte delle coppie di fatto e all’accesso alle informazioni sui genitori naturali - sono stati stralciati e rinviati a una futura riforma della normativa sull’adozione.
Il disegno di legge, mentre lascia sopravvivere, nella sua interezza, tutte le scelte di fondo della legge 184/1983, si qualifica, oltre che, per la ratïfica ed esecuzione della Convenzione - il cui oggetto, come si legge nell’articolo 1 della stessa, è quello:
a) di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
b) d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta di minori;
c) di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione -
per l’intera sostituzione del capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per adeguarlo ai principi e alle direttive della Convenzione stessa.
La normativa approvata è da segnalare soprattutto per avere - attraverso l’imposizione dell’obbligo agli aspiranti
all’adozione di conferire l’incarico a curare la procedura di adozione a uno degli enti a ciò autorizzati e che debbono avere i requisiti previsti dall’articolo 39-ter della legge 184/1983 - reso trasparenti, come si legge nella relazione al disegno di legge, i percorsi e le pratiche dell’adozione internazionale, eliminando il sistema del fai da te da parte degli aspiranti all’adozione, assicurando maggiori garanzie ai minori adottabili considerati soggetti di diritto e non merce e sottraendo gli adulti desiderosi di adottare alle pretese di intermediari non sempre limpidi nella loro azione.
Detto questo - e tralasciando tutta una serie di rilievi sulla formulazione delle norme e su particolari scelte (si pensi, solo per fare un esempio, al limite - incostituzionale? ­ introdotto al potere del tribunale per i minorenni di ordinare la trascrizione dell’adozione nei registri di stato civile solo se sussiste la certificazione di conformità dell’adozione straniera alla Convenzione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali: articolo 36, comma 4, della legge 184/1983) - si segnala l’opportunità di interventi modificativi da parte della Camera dei deputati del testo normativo per evitare che - a seguito dell’eccessiva burocratizzazione del procedimento - finisca con il non realizzarsi quell’interesse del minore a cui, sia la Convenzione che la legge, dichiarano di ispirarsi.
Dalla lettura della normativa approvata si evince, infatti, che la procedura di adozione internazionale - sia per quanto
riguarda l’ingresso in Italia dei minori stranieri a scopo di aflidamento preadottivo, che per l’adozione - viene a essere
largamente amministrativizzata, con quale vantaggio per il minore è facile immaginare.
All’ente autorizzato ­ organo deputato a curare le pratiche adottive presso lo Stato d’origine - è conferito il potere di
concordare o non concordare sull’opportunità di procedere all’adozione, oltre che di approvare ­ però solo se richiesto dallo Stato d’origine (ed è da ritenere che tale richiesta non verrà mai avanzata) ­ la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi (articolo 31, comma 3, lettera f), della legge 184/1983).
La decisione dell’ente autorizzato di non concordare con l’autorità straniera l’opportunità di procedere all’adozione è
sottoposta a esame della Commissione per le adozioni internazionali, su istanza dei coniugi interessati (articolo 39, comma 2).
Viene quindi previsto un ricorso amministrativo, ma non si indicano i termini entro i quali proporlo.
Nulla dice, poi, la legge sui rimedi giurisdizionali esperibili - e che non possono non esserci ­ avverso il provvedimento
della Commissione.
La giurisdizione dovrebbe spettare all’autorità giudiziaria ordinaria, vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Ma quale?
Il tribunale per i minorenni o il tribunale ordinario (in composizione monocratica o collegiale?). Con quale rito? E
ammissibile o meno il ricorso per Cassazione?
La legge non si pone il problema, che viene scaricato sull’interprete, con quale vantaggio per la certezza del diritto è facile immaginare.
Intanto il tempo passa e l’interesse del minore? Un problema di opportunità. La Commissione per le adozioni internazionali ­ collegio pletorico (undici componenti) - istituita in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione è organo che dovrebbe svolgere compiti di indirizzo, ma alla stessa è affidata anche l’autorizzazione dell’ingresso e del soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione (articolo 39, lettera h), nonché la certificazione di conformità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione (articolo 39, lettera i), oltre che, come si è visto, i ricorsi avverso le deliberazioni degli enti autorizzati.
Si è reso conto il legislatore che i provvedimenti stranieri di affidamento e di adozione per gli anni 1995-1997 sono
compresi in una cifra annuale fra i 2.327 e 2.715 (si veda ministero di Grazia e giustizia - Uffïcio centrale per la giustizia minorile - «L’applicazione della legge 4 maggio 1983 n. 184, nel quinquennio 1993-1997») e che la Commissione, lavorando a pieno regime, e ipotizzando lo stesso numero di sopravvenienze, dovrebbe esaminare e decidere circa 10 pratiche al giorno, per tacere poi lo svolgimento degli altri incarichi?
Una pausa di riflessione, prima di varare definitivamente il provvedimento si impone, per evitare che si creino meccanismi, che intralciano ulteriormente - e inutilmente - le procedure di adozione internazionale.
L’unanimità dei consensi non è sempre indice di una buona legge.

di Alfio Finocchiaro - Magistrato della Corte suprema di cassazione
su Guida al Diritto (Il Sole24ore) - n° 11 del 21 marzo 1998 - pag. 10
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