di Cinzia Petitti
La legge n.219/2012, non a caso chiamata la legge Filomena Marturano, ed entrata in vigore lo scorso gennaio, ha eliminato le disparità di trattamento tra i figli nati all'interno del matrimonio ed i figli c.d. naturali (dizione non più in uso dopo l'intervento della legge). Disparità sussistenti sotto diversi profili. Per esempio i figli nati fuori del matrimonio non avevano rapporti di parentela con il ramo del genitore che lo aveva riconosciuto, tranne che non i nonni , potevano essere liquidati in danaro dai figli legittimi in sede ereditaria ed altre piccole antidiluviane disparità di trattamento e non da ultimo la rivoluzionaria possibilità di riconoscere i figli incestuosi.
Per ovviare alle quali i genitori che non potevano legittimare automaticamente i figli con il loro matrimonio legittimavano il minore azionando presso il Tribunale per i Minorenni l'apposita azione che era prevista dalla legge.
Ci sono voluti quasi quarantanni ma si è finalmente giunti ad eliminare quelle disparità di trattamento assolutamente inaccettabili nella odierna società . Finalmente non ci sono più, perlomeno sulla carta, figli di serie A e figli di serie B
Disparità che anche inopportunamente si rilevava a livello processuale. Tribunali diversi intervenivano su figli diversi. Ed, infatti, se i figli legittimi trovavano tutela (patrimoniale e non) da parte del Tribunale ordinario, i figli naturali sottostavano ad una sorta di doppio binario. Sul loro mantenimento ed affidamento vi provvedeva il Tribunale per i minorenni. Se si richiedeva un intervento solo sul mantenimento si poteva adire il solo Tribunale ordinario. E fino a qualche anno or sono addirittura si era costretti ad adire contemporaneamente due tribunali quando si volevano sia provvedimenti patrimoniali sia provvedimenti sull'affidamento. Quello ordinario per gli aspetti patrimoniali sui quali il giudice minorile non aveva poteri impositivi ed esecutivi e quello per il minorenni in punto di affidamento.
Prima della riforma quindi la tutela del figlio naturale era delegata al Tribunale per i Minorenni che seguiva un procedimento ben diverso ed, ad avviso dello scrivente, meno garantista del principio del contraddittorio e più invasivo per quanto si esporrà . Invero il c.d ricorso ex art. 317 bis (norma relativa la tutela dei figli prima detti naturali) si proponeva davanti al Tribunale per i Minorenni. A seguito della proposizione de ricorso il Tribunale incaricava i servizi sociali ed il consultorio familiare del luogo di residenza del minore di svolgere indagini e depositare una relazione sociale sul minore. In genere gli stessi si limitavano a convocare i genitori a verificare il luogo in cui viveva il minore. Altre volte le indagini giungevano ad essere molto invasive, con convocazione dei minori e financo alla sottoposizione degli stessi a test psicologici. Le udienze si svolgevano a volte con delega al solo giudice onorario che poi relazionava in Camera di Consiglio. Quest'ultima, dopo adeguata istruttoria, emetteva un primo provvedimento provvisorio non reclamabile e poi, in genere nel giro di un anno, nel corso del quale i servizi sociali ed il consultorio continuavano a svolgere opera di monitoraggio, concludeva con un provvedimento definitivo. Questo sଠimpugnabile. Il più delle volte alla prima udienza veniva convocato anche il minore, anche se di tenera età .
Non di rado alcuni genitori proprio per non essere sottoposti ai controlli dei servizi e consultorio evitavano di adire il Tribunale lasciando sostanzialmente privi di tutela i loro figli naturali.
La nuova legge è intervenuta su tale ultima grave disparità di trattamento tra figli nati nel e figli nati fuori il matrimonio.
La loro tutela patrimoniale ed in punto di affidamento viene tutta rimessa al Tribunale Ordinario.
Non ci sono ancora significative pronunzie in merito essendo entrata in vigore la legge da poco più di due mesi. Ma il Tribunale Ordinario, secondo orientamento maggioritario, può essere adito con un ricorso che viene depositato in volontaria giurisdizione (con la iscrizione a ruolo che ha costo pari ad euro 85,00) e poi deciso in Camera di Consiglio. Con la possibilità ovvia di potere ottenere dei provvedimenti provvisori di tutela immediata e successivamente anche in corso di istruttoria sino a quello conclusivo.
Non ci sarà quindi il passaggio obbligato dai servizi sociali e dal consultorio, non ci sarà l'obbligo di portare i minori in Tribunale a meno che non decida per età e capacità di discernimento di doverli sentire il giudice.
Il Tribunale ordinario, quindi, avrà poteri di disporre in merito: all'affidamento del minore; al collocamento prevalente presso un genitore, nel caso di affidamento condiviso; alle modalità di frequentazione dell'altro genitore; all'assegno di mantenimento, al sequestro dei beni dell'obbligato, all'ordine diretto di pagamento da parte del datore di lavoro, alla assegnazione della casa familiare ed alla adozione di altri provvedimenti di vario genere. Si vedrà nel tempo come i Tribunali effettivamente si regoleranno, alcuna parte della dottrina arrivando anche ad ipotizzare per la tutela dei figli nati fuori del matrimonio un processo speculare e con le stesse garanzie dell'ordinario giudizio di separazione e/o divorzio che si conclude con sentenza e non con decreto"¦..aggiorneremo i nostri lettori in merito"¦
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