di Redazione

Un uomo non vedente, che utilizza sia per i suoi normali bisogni di movimentazione sia per recarsi al lavoro di un cane guida, si separa dalla moglie ed il presidente del tribunale, nel corso di giudizio di separazione giudiziale,emette i provvedimenti temporanei con i quali dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso la madre, red assegnando alla stessa la casa coniugale in applicazione dell'art. 155 quater cod. civ.

L'uomo propone reclamo alla Corte di Appello di Venezia evidenziando che la legge non prevede l' automatica assegnazione della casa al coniuge presso cui venga collocato il figlio minore ma stabilisce solo che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli, onde sono ammesse deroghe.

Lamenta che, nel caso, il presidente del tribunale non ha considerato che esso reclamante è cieco ed utilizza un cane per l'accompagnamento e quindi che un cambio della casa, in cui vive da quando è nato ed ove ha vissuto prima con i genitori e poi con la sorella e quindi con la moglie e con la figlia, gli avrebbe creato notevoli problemi di organizzazione della sua vita assolutamente insostenibili.

Nel caso di specie la Corte rileva che l' art. 155 quater cod. civ. prevede che il godimento della casa coniugale sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. "Il significato letterale e logico della norma consente tranquillamente di ritenere che il giudice, pur tenendo, innanzi tutto, conto dell'interesse del minore a restare nella casa coniugale non possa trascurare di prendere in considerazione anche altri interessi ed in particolare quelli del coniuge non affidatario e da ciò desumere se vi sia un interesse prevalente rispetto a quello del minore. In sostanza la norma non prevede alcun obbligo di assegnazione della casa coniugale nà© un'automatica attribuzione al coniuge affidatario del minore il cui interesse comunque deve essere per primo valutato e salvo che non ricorrano nel caso concreto situazioni tali da favorire l'altro coniuge".

La Corte osserva che : "in tale situazione di invalidità appare estremamente ingiusto estrometterlo dalla casa coniugale posto che ciò gli creerebbe indiscutibili problemi di gestione della sua vita quotidiana richiedendosi un ragionevole periodo di ambientamento in una nuova casa ma soprattutto gli impedirebbe per un lunghissimo periodo di recarsi al lavoro autonomamente posto che il cane accompagnatore ha ormai appreso e memorizzato i percorsi da compiere per consentire al padrone di portarsi sul luogo di lavoro e, quindi, non sarebbe in grado di effettuare altri e non meglio prevedibili percorsi se non con un adeguato addestramento notoriamente di non breve durata. Per non considerare come la gestione dello stesso cane e dell'altro più vecchio del (...) giustamente non ha ritenuto opportuno abbandonare, risulti nell'attuale abitazione abbastanza semplice stante la presenza del giardino che consente agli animali di soddisfare con semplicità i propri bisogni senza necessità di essere accompagnati fuori e come non sia nà© semplice nà© facile trovare un'abitazione al piano terra con giardino a prezzo ragionevole.

In sostanza, a fronte di un interesse della minore a restare nella casa coniugale , apprezzabile e degno di tutela l'interesse di un invalido di non vedere totalmente stravolta la sua vita e di continuare soprattutto a prestare la propria attività lavorativa che diversamente (che gli consente di contribuire al mantenimento della minore) la Corte ritiene di dare prevalenza a quest'ultimo, tanto più (e ciò conferma che di fatto l'interesse della minore sia concretamente inconsistente)"

CosଠCorte d'Appello di Venezia, III Sez Civ, Decreto 25 Gennaio - 6 Marzo 2013 N. 25


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