La S.C. con la decisione in oggetto, conforme al suo pregresso orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che di norma non è possibile assegnare parzialmente la casa coniugale, salvo i casi in cui: a) l'unità immobiliare in contestazione sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia; b) la casa coniugale ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile. La ricorrente nel caso di specie aveva contestato le decisioni della corte di merito che, revocando il provvedimento del I°grado, aveva riconosciuto al coniuge non affidatario della prole il diritto di godimento di un appartamento sottostante quello da lei abitato, considerato anche che l'immobile era di sua esclusiva proprietà. Il ricorso è stato accolto stante anche la mancata prova da parte del coniuge resistente circa l'autonomia e distinzione della porzione di immobile dislocata nel piano sottostante alla restante parte dell'abitazione coniugale.
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