di Cinzia Petitti

Se cessa la convivenza dei conviventi more uxorio per allontanare quello che non ha titolo per permanere nell'immobile perché privo di diritto reale o personale di godimento, lo ha chiarito la Cassazione (n.7214/2013), non lo si può fare con uno spoglio violento (cacciarlo via di casa) o clandestino (cambio di chiavi della serratura). Come allontanarlo senza incorrere in una azione possessoria di reintegrazione nel possesso?
Se finisce un matrimonio, e non ci sono figli che possano giustificare l'assegnazione al non proprietario del bene immobile-casa coniugale, prima della udienza Presidenziale nessuno dei due coniugi può allontanare l'altro dalla casa coniugale. Tale rimanendo sino alla autorizzazione ai coniugi di vivere separati (dettata con i provvedimenti provvisori adottati alla udienza suddetta).
E successivamente, non potendo il giudice della separazione assegnare un bene all'uno od all'altro dei coniugi in mancanza di figli minori o maggiorenni ma privi di indipendenza economica, come fare ad allontanare dall'immobile il coniuge che non vanta diritti reali sulla già casa coniugale?
Cessato il diritto di assegnazione del coniuge convivente con la prole per raggiunta indipendenza dei figli, o per qualsiasi altra causa che ha determinato la revoca del provvedimento di assegnazione del bene, come mandare via di casa il coniuge (od ex coniuge, se intervenuto il divorzio) dall'immobile sul quale non vanta diritti reali o personali di godimento?
Se un figlio maggiorenne che non ha più diritto ad essere mantenuto dai genitori non vuole lasciare l'abitazione dei genitori, sul quale non vanta diritti, e quest'ultimi sono esasperati dalla sua presenza e lo vogliono allontanare. Come farlo?
I genitori che hanno dato in comodato un bene immobile al figlio sposato che successivamente si separa dalla moglie, in mancanza di prole che giustificherebbe un provvedimento di assegnazione del bene, come possono allontanare la nuora?
In tutte queste situazioni come si possono tutelare i proprietari dei beni immobili senza farsi giustizia da sé con illegittimi cambi di serratura, plateali valigie messe sul pianerottolo o buttate dalla finestra?
I soggetti che perdono il diritto al godimento del bene parimenti devono essere tutelati e non possono essere buttati in mezzo alla strada da un giorno all'altro, avendo comunque per un certo periodo di tempo più o meno lungo goduto di un diritto anche qualificato di permanenza nella casa familiare.
La sentenza della Cassazione 7214/2013 è segno, invero, di grande civiltà laddove riconosce il diritto al convivente di avere il tempo materiale (e ragionevole) di trovare altro alloggio prima di essere allontanato dalla abitazione.
Quid iuris? Ci viene in aiuto l'azione di rilascio o di restituzione del bene immobile che ha natura personale. L' azione viene utilizzata proprio per conseguire la riconsegna del bene da parte di, come il convivente, si trova nella materiale disponibilità del bene in assenza di un idoneo titolo legittimante. Per tale azione troverà applicazione il rito speciale di cui all'art. 447- bis c.p.c. (quella applicabili alle locazioni ed agli immobili condotti in comodato). Secondo le motivazioni della Cassazione il convivente (ed a maggior ragione il coniuge dopo la udienza Presidenziale) in detta sede potrebbe ottenere il c.d. termine di grazia (in genere di 90 giorni), ovvero, una proroga del rilascio che gli consenta di trovare altro alloggio.


Tags: