di Cinzia Petitti
Tizia si sposa con Caio. Caio è già stato sposato in precedenza ed ha un figlio minore di età che da molti anni vive con lui, essendo stato collocato presso di lui da provvedimenti del Tribunale che pure ha dichiarato la sospensione della potestà della genitrice. Tizia instaura da subito con il figlio del marito un rapporto speciale. Pensa al futuro del ragazzo e vuole sia farlo partecipare al proprio patrimonio, non irrilevante, sia tutelarlo nel caso in cui al padre dovesse succedere qualcosa. C'è un istituto giuridico che può venire in aiuto alla nuova famiglia e che, desueto un tempo, oggi, nella realtà della famiglia allargata, viene utilizzato non di rado. Si tratta della c.d. adozione di minore in casi particolari. Ipotesi disciplinata dall'art. 44 della legge sull'adozione (n. 184/1983). L'adozione viene detta "in casi particolari" perchà© consente di superare i limiti propri del procedimento di adozione quando si tratta di adottare il figlio del coniuge (od in altri casi come quelli in cui vi sia già un rapporto significativo tra l'adottante e l'adottato. Si pensi al caso di un caro amico di famiglia di genitori premorti). Sussiste la minima differenza di età di diciotto anni ma non è impedita l'adozione da parte di soggetti che abbiano altri figli legittimi. La procedura si attiva con l'inoltro di un ricorso presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore. Il tribunale dovrà valutare se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44 e se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. Attiverà a tale fine i Servizi sociali e pubblica sicurezza per effettuare l'esecuzione di adeguate indagini sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
Sono parti necessarie del procedimento l'adottante, l'adottando (e/o il suo legale rappresentante se ha meno di 14 anni il cui parere non è vincolante), il suo eventuale coniuge, i genitori dell'adottando, i quali sono tenuti ad esprimere un parere vincolante. Difatti, se manca l'assenso dei genitori o uno dei due manifesta il proprio rifiuto l'adozione non può avere luogo. I genitori il cui parere è vincolante sono solo quelli la cui potestà non sia stata sospesa o dichiarata decaduta. In tali casi il Tribunale per i Minorenni non è vincolato al loro parere e nell'interesse del minore può ugualmente pronunziare l'adozione. Il genitore privo della potestà ha, comunque, il diritto di impugnare il provvedimento di adozione . La adozione in casi particolari non elimina i rapporti con la famiglia di origine (e quindi con l'altro genitore e la famiglia di lui), conservando l'adottato tutti diritti ed i doveri nei confronti di essa. Si crea, poi, uno status unicamente tra l'adottato e l'adottante del quale prende il cognome aggiungendolo al proprio. L'adottante ha l'obbligo di mantenere, istruire educare il minore ex art. 147.148 e 155 c.c. ma non ha diritti ereditari nei confronti dell'adottato. E' questo un istituto giuridico quindi che si avvicina per caratteristiche più alla adozione non legittimante, ovvero a quella di persone maggiori di età .
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