di Redazione

Nel nostro ordinamento l'adozione internazionale è disciplinata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, con la quale l'Italia ha recepito e dato esecuzione alla Convenzione dell'Aja "sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" del 29 maggio 1993 in base alla quale ogni bambino ha primariamente il diritto di crescere nella propria famiglia; ove ciò non sia possibile, deve essere accolto da una famiglia simile a quella d'origine dal punto di vista culturale e religioso; infine, in via del tutto sussidiaria, solo allorchà© non vi siano le risorse necessarie per mantenere il minore nel suo contesto originario, si deve procedere all'adozione internazionale, di cui la giurista ha illustrato le diverse fasi.

La legge italiana ha introdotto l'adozione internazionale con la l. 4 maggio 1983 n. 84, modificata dalla legge 149/2001.
Ai sensi dell'art. 6 per adottare occorre avere i seguenti requisiti:
1)si deve trattare di una coppia coniugata da al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità ;
2)Il matrimonio deve essere stato contratto da almeno tre anni. Tale periodo si raggiunge anche sommando al periodo di convivenza prematrimoniale, la durata del matrimonio;
3)tra i coniugi non deve sussistere alcuna separazione personale, neppure di fatto;
4)la coppia deve essere idonea ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare; ciò viene accertato dal Tribunali per i minorenni tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali;
5)Occorre avere una determinata età :
- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Il percorso dell'adozione internazionale è più lungo ed impegnativo di quello nazionale, in quanto gli aspiranti genitori devono possedere la sensibilità di accogliere un bambino con una storia, cultura e tradizioni diverse dalle proprie.

Queste le fasi:

1)Dichiarazione di disponibilita'
Gli aspiranti genitori devono presentare una domanda al Tribunale per i Minorenni del distretto di Corte di Appello del luogo in cui risiedono, dichiarando la disponibilità ad adottare dei minori stranieri.
Oltre a possedere i requisiti di cui sopra, devono allegare i seguenti documenti in carta semplice:
1.Certificato di nascita dei richiedenti;
2.Stato di famiglia;
3.Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
4.Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
5.Certificato rilasciato dal medico curante;
6.Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
7.Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
8.Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Se il Tribunale per i Minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità .
Diversamente, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità , il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.

2) L'indagine dei servizi territoriali
I servizi socio-territoriali, entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale, devono incontrare gli aspiranti genitori per valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale.
All'esito di queste ricerche gli assistenti sociali redigono una relazione che inviano al Magistrato competente.

3)Il decreto di idoneità 
Il magistrato competente, entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi sociali, convoca gli aspiranti genitori e valuta se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all' adozione.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

4)Ente autorizzato
La coppia entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità deve rivolgersi ad un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali che si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto. Gli enti autorizzati forniscono informazioni alle coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e li preparano al delicato ruolo di genitori adottivi. (http://www.commissioneadozioni.it/it/gli-attori-istituzionali/gli-enti-autorizzati.aspx).

5) L'incontro all'estero
A seguito del contatto, da parte dell' Ente con l'Autorità Centrale straniera, viene fissato un incontro tra la coppia ed il bambino.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4, in base al quale: "l'adozione deve essere realizzata unicamente nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di origine:
a) abbiano dichiarato lo stato di adottabilità del bambino;
b) siano arrivate alla conclusione che l'adozione internazionale realizzi il miglior interesse del bambino solo dopo aver preso in esame le possibilità di sistemazione alternative nello Stato di origine;
c) abbiano accertato che:
1) le persone, le istituzioni e le autorità , il cui consenso sia necessario ai fini dell'adozione, abbiano usufruito di una adeguata consulenza e siano state debitamente informate degli effetti che il consenso produrrà e, in particolare, se l'adozione comporterà o meno la cessazione del rapporto di parentela giuridico tra il bambino e la sua famiglia di origine;
2) le suddette persone, istituzioni ed autorità abbiano dato liberamente il proprio consenso, nella forma prescritta dalla legge, e lo abbiano espresso o attestato per iscritto;
3) i consensi non siano stati indotti da pagamenti o compensi di alcun tipo e nemmeno siano stati revocati, e
4) il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato dato solo dopo la nascita del bambino; e
d) tenuto conto della età e del grado di maturità del bambino, abbiano confermato che:
1) qualora il suo consenso sia richiesto, il bambino abbia usufruito di una adeguata consulenza e sia stato debitamente informato degli effetti che l'adozione e il consenso produrranno,
2) sono stati presi in considerazione i desideri e le opinioni espresse dal bambino,
3) qualora il consenso del bambino alla sua adozione sia richiesto, questo sia stato dato liberamente nella forma prescritta dalla legge e sia stato espresso o attestato per iscritto, e
4) il suddetto consenso non sia stato indotto da pagamenti o compensi di alcun tipo"
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente informa la Commissione italiana, specificando anche i motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore.

6) L'entrata in Italia
La Commissione per le adozioni internazionali, ricevuta la suddetta documentazione positiva in merito all'incontro, autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia.
Trascorso l' eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Con la trascrizione il minore diventa finalmente cittadino italiano.


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