di Redazione
Il d.p.r. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, ovvero la possibilità data alle persone non abbienti di farsi difendere da un avvocato (abilitato ed iscritto nell'apposita lista) a spese dello Stato. Il gratuito patrocinio comporta che le spese del proprio avvocato siano pagate dallo Stato.
Analizziamo in dettaglio.
Ambito di applicazione L'istituto vale in qualunque tipo di processo e può essere chiesto sia durante il corso del processo che prima dell'instaurazione dello stesso. Il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E' altresଠassicurato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. L'ammissione al gratuito patrocinio è valida, inoltre, per ogni grado del processo e per le procedure connesse. Non può essere utilizzato, invece, per consulenze o assistenza stragiudiziale.
Requisiti a) Reddituali: può accedere al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ci sono dei casi particolari: L'art 92 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'ambito del procedimento penale, prevede che "se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi".
in caso di separazione, divorzio o altre cause aventi ad oggetto diritti della personalità si considera il solo reddito del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia; lo prevede il comma 4° dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui "si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità , ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi";
in altre situazioni si può averlo a prescindere dal reddito, ad es. ne ha sempre diritto la vittima dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se ha un reddito superiore al limite di legge, anzi qualunque sia il suo reddito;
infine, ci sono poi alcuni casi in cui comunque non si può chiedere, anche se si ha reddito inferiore al tetto previsto dalla legge, come per chi è stato condannato per reati di mafia o comunque di tipo associativo.
b) Soggettivi: possono accedere al patrocinio a spese dello Stato:
1. i cittadini italiani;
2.gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
3.gli apolidi;
4.gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Esclusione dall'ambito penale: a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi in cui l'indagato, l'imputato o il condannato nomina un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
Dove e come si presenta la domanda La domanda di ammissione si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente a conoscere della causa.
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Revoca del decreto di ammissione
Il beneficio può essere revocato se variano le condizioni reddituali, ovvero se durante il corso del processo si superano i suddetti limiti o se in misura tale da escludere l'ammissione o se il magistrato rilevi d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 .
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