a cura di Cinzia Petitti

Prima della udienza Presidenziale dei giudizi di separazione e divorzio e nella sua attesa si è "in terra di nessuno", con la conseguenza che il coniuge percettore unico o di maggiore reddito farà il bello e cattivo tempo.

E non è raro assistere nei tre mesi o più che separano le parti dalla agognata udienza Presidenziale vedersi drasticamente ridurre il tenore di vita, ciò ancora di più nei casi in cui i coniugi vivono separati di fatto.

Ciò che lontano dai riflettori dei Tribunali il coniuge "forte" elargiva alla famiglia improvvisamente subisce una riduzione e non è raro vedere famiglie che, abituate ad un tenore di vita altissimo, si trovino a sopravvivere con il minimo indispensabile, soggiacendo a quanto "magnanimamente" l'altro voglia loro corrispondere.

Il tutto per dimostrare alla udienza Presidenziale di non avere poi questa grande disponibilità economica. E ricordo ancora una frase del Presidente all'inizio della mia avventura di avvocato "stranamente qui davanti a me diventano tutti poveri in canna perché succede questo o quel fatto..".

E prima dell'agognato provvedimento ben poco si potrà fare se non una querela per violazione degli obblighi familiari. Querela che nella maggior parte dei casi verrà archiviata qualora il coniuge obbligato si limiti ad inviare somme che consentano almeno la sopravvivenza.

E dopo avere ottenuto il provvedimento provvisorio in sede Presidenziale, se il coniuge obbligato al pagamento ugualmente non adempia ai suoi obblighi e disattenda il provvedimento inviando somme inferiori a quelle stabilite?

Quale tutela immediata può avere il beneficiario dell'assegno (per sé e/o per i figli)?

Ovviamente, intervenuto un provvedimento, la "musica cambia" perché il suo inadempimento non solo comporta una violazione penale (violazione degli obblighi familiari ma anche e soprattutto violazione di un ordine giudiziario) perseguibile (ed oggi non si scherza perché le querele non rimangono nel cassetto ma, soprattutto in questa materia, portano a processi ed ancora prima a decreti penali di condanna) ma anche l'azionabilità di rimedi civilistici.

Il primo e di maggiore efficacia, dopo la necessaria notifica dell'atto di precetto (la intimazione al pagamento nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'ufficiale giudiziario), è la richiesta all'istruttore (se è ancora in corso il giudizio) od in Camera di Consiglio (con ricorso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio nel caso di processo già definito) di un ordine diretto di pagamento.

Un ottimo strumento per bypassare le bizze del coniuge obbligato che anche solo costantemente ritardi il pagamento dell'assegno di mantenimento.

L'ordine diretto viene rivolto dal Tribunale al datore di lavoro dell'obbligato il quale dalla notifica del provvedimento in poi sarà tenuto a "girare" direttamente al coniuge beneficiario, prelevandolo dallo stipendio corrisposto, l'importo dell'assegno di mantenimento in questione. Il datore di lavoro sarò anche tenuto, senza ulteriore ordine giudiziale, ad aggiornare l'assegno di mantenimento ogni anno secondo gli indici ISTAT.

I tempi per ottenere l'ordine diretto di pagamento non sono brevissimi. Possono passare anche diversi mesi dalla richiesta alla emanazione del provvedimento.

Cosa fare quindi per recuperare le somme impagate nel frattempo?

Per esse si potrà azionare lo strumento del pignoramento presso il terzo datore di lavoro, il quale su ordine di un giudice diverso da quello del merito (quello della esecuzione) dovrà versare al creditore mensilmente un quinto o più (sino alla metà) dello stipendio dell'obbligato sino alla soddisfazione dei diritti del primo.

Lo stesso stipendio, secondo orientamento della Cassazione (non da tutti i giudici dell'esecuzione seguito, a volte onde evitare di lasciare privo di sostentamento l'obbligato) può essere contemporaneamente gravato tanto dall'ordine diretto di pagamento (che ha valore per le mensilità di pagamento future) tanto dal pignoramento per il recupero delle mensilità pregresse.

Quando c'è uno stipendio da aggredire la tutela è immediata quando invece si tratta di lavoratori autonomi, o, peggio ancora nullatenenti, la strada è più complessa .......


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