di Cinzia Petitti
Se è difficile la determinazione di ciò che costituisce spesa straordinaria e di ciò che non lo è (vedi parte prima del praticamente pubblicata la settimana scorsa) è ancora più difficile ottenerne il suo rimborso, qualora non ci sia collaborazione da parte del genitore non anticipatario.
E ciò è causa di un contenzioso collaterale (al giudizio di separazione o divorzio che ancora può essere in corso). Collaterale perchà© non si può chiedere il rimborso nel corso del processo di separazione o divorzio ma occorrerà adire un altro giudice, competente per valore e territorio (in genere il giudice di pace). Non certo può parlarsi di economia processuale in tale caso. Questo perchà© il rimborso non è considerato oggetto del giudizio di separazione o divorzio. Giudizio nel quale può determinarsi il diritto alla partecipazione alla spesa extra ma non il suo rimborso. Attività demandata, invero, del tutto illogicamente, ad altra sede. Con aumento di contenzioso e di spese. Con conseguenze anche rinunziatarie da parte del genitore che le spese extra ha anticipato. Che sarà indotto alla scelta nella valutazione di costi-benefici della impresa. Alcuni Giudici, per ovviare a tale situazione, hanno "tagliato la testa al toro" ed in sede di separazione-divorzio o giudizi di modifica delle condizioni, stabilito, accanto all'ordinario assegno di mantenimento per i figli a carico del genitore non collocatario, un contributo mensile (più raramente annuale) forfettario-omniacomprensivo, quindi, per le spese extra. Del tipo tot per ordinarie spese e tot per spese extra al mese. Tale prassi è stata di recente considerata illegittima dalla Cassazione (n. 9372 dell'8 giugno 2012).
Perchà©? Perchà© le spese extra e/o straordinarie sono per loro natura imprevedibili e/o di rilevante importo. Per cui la loro forfettizzazione potrebbe gravare non equamente sulle tasche dell'obbligato nel caso in cui le spese in quel mese non ci siano o, al contrario, potrebbe gravare troppo l'altro qualora la spesa imprevista sia di elevato importo. Si pensi ad una spesa medica quali le cure dentistiche il cui importo complessivo potrebbe superare anche il contributo annuale dato dall'altro genitore.
Se si torna quindi al vecchio sistema, ovvero contribuzione all'occorrenza, come recuperare le somme anticipate?
Con ricorso per decreto ingiuntivo (su fattura) che verrà emesso dal giudice competente per valore (importo richiesto) e territorio (Tribunale del convenuto o, in alternativa, quello del richiedente).
Il rischio è che il decreto ingiuntivo si ottenga sଠfacilmente ma poi l'altra parte vi faccia opposizione instaurando un giudizio ordinario dalla prevedibile non breve durata.
I motivi della opposizione possono essere i più vari primi tra tutti "la spesa non è stata concordata". Invero, la clausola spese straordinarie previa concertazione dei genitori è divenuta comune tanto in sede contenziosa tanto in sede di convenzione di separazione e/o divorzio. E moltissimi si nascondo dietro la fatidica frase : non l'ho voluta e concordata quella spesa.
Invero, per ovviare a questa complicanza o, al contrario, all'essere onerato il genitore anche per spese attinenti a scelte di maggiore interesse non concordate (es scelta scuola privata) si è variamente intervenuti.
Si è, invero, stabilito che la spesa straordinaria che abbia per oggetto una decisione di maggiore interesse, se non concordata (ed a prescindere dalla relativa clausola del previo consenso) con l'altro genitore, non potrà essere rimborsata.
Salvo non si dimostri la presenza di cause impeditive alla formazione del consenso. Es. irreperibilità dell'altro genitore, necessità di agire immediatamente e necessariamente (cosଠCass. n. 10174 del 20 giugno 2012).
Cosଠcome si è anche ritenuto che alcune spese extra obiettivamente non concordabili (es. tasse scolastiche-universitarie, libri) siano sempre e comunque rimborsabili a prescindere dalla raccolta del consenso. Addirittura per esse, ritiene taluna Cassazione, non è nemmeno necessario richiedere un decreto ingiuntivo ma agire direttamente con l'atto di precetto (ovvero la intimazione al pagamento notificata insieme al titolo esecutivo, la sentenza di separazione e/o divorzio)"¦"¦..
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