La Legge n. 92/2012 ha introdotto per il triennio 2013-2015 delle misure sperimentali in favore dei genitori. In particolare, l'art. 4, comma 24, lett. b) della L. n. 92/2012 concede alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
CHI PUO' ACCEDERE
Possono accedere al beneficio:
le lavoratrici dipendenti;
le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino in una delle seguenti condizioni:
negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità , e non abbiano fruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo parentale;
gestanti, la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Non sono ammesse al beneficio:
le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);
le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
FORME DEL BENEFICIO
Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
2. voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting;
L'importo del contributo è di € 300,00 mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
MODALITà€ DI EROGAZIONE
1. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco, che l'Istituto provvede a formare annualmente (per il triennio di sperimentazione) sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando.
L'elenco viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinchà© la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
2. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purchà©, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.
(Tratto dal sito dell' Inps)


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