di Redazione

Dal 1 gennaio 2014, cambierà la normativa in materia di acquisto prima casa, in virtù dell'art. 26 del cd. "Decreto Istruzione" (D.Lgs. n. 104/2013), che ha modificato l'art. 26 del D.Lgs. n. 23/2012. In particolare, sono state rimodulate le "imposte d'atto" nell'ambito dei trasferimenti immobiliari.

Al fine di poter ottenere le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, è necessario che:
- il bene acquistato sia un'abitazione "non di lusso" (i criteri per individuare un'abitazione "di lusso" sono individuati dal D.M. 2.8.1969, pubblicato sulla G.U. 27.8.1969, n. 218);
- il bene acquistato sia ubicato nel Comune di residenza della parte acquirente ovvero dove essa si impegna a stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto;
- nell'atto di acquisto la parte acquirente dichiari di non essere titolare esclusiva (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà , usufrutto, uso ed abitazione, di altra casa di abitazione nel Comune ove è ubicato l'immobile per il quale si chiedono le agevolazioni "prima casa";
- nell'atto di acquisto, la parte acquirente dichiari di non essere titolare (nemmeno pro quota o in regime di comunione legale con il coniuge) su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà , usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa d'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa".

E' stato previsto che sull'acquisto da privato di un immobile "prima casa", sono dovuti i seguenti importi:
- imposta di registro pari al 2% (rispetto al 3% attuale);
- imposta ipotecaria e catastale pari ad € 50 (rispetto agli attuali € 168).

Se, invece, il venditore è un'impresa costruttrice, oltre all'inalterata aliquota IVA del 4%, sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali, per un valore pari ad € 200 cadauna (rispetto agli attuali € 168).

Sono state introdotte delle modifiche anche alla compravendita d'immobili che non soddisfano i requisiti "prima casa". In particolare:
* se il venditore è un privato oppure un'impresa costruttrice che vende dopo quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori, l'acquirente è tenuto al versamento delle seguenti somme:
- imposta di registro pari al 9% (7% fino al 31.12.2013);
- imposta ipotecaria di € 50 (2% fino al 31.12.2013);
- imposta catastale di € 50 (1% fino al 31.12.2013);
* se il venditore è un'impresa costruttrice che vende entro quattro anni dall'ultimazione del lavori (pertanto, trattasi di compravendita soggetta a IVA) gli importi dovuti a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale aumentano dagli attuali € 168 ad € 200 mentre resterà ovviamente inalterata l'aliquota IVA al 10%.


Tags: