di Redazione
In seguito alla riforma introdotta dalla legge 219/2012 (legge sulla filiazione) sono cambiate le competenze tra Tribunale ordinario e quello per i minorenni.
Al TRIBUNALE ORDINARIO sono state trasferite delle competenze che ante riforma erano assegnate a quello per i minorenni. In particolare:
- amministrazione del fondo in presenza di figli minori in caso di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 171 c.c.);
-divisione dei beni della comunione con eventuale costituzione di usufrutto a favore di uno dei coniugi, negli interessi della prole (ex art. 194, secondo comma, c.c.);
-riconoscimento dei figli naturali (ex art. 250 c.c.);
-affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (ex art. 252 c.c.);
-provvedimenti in ordine all'assunzione del cognome da parte del figlio naturale (ex art. 262 c.c.);
-decisioni in ordine all'impugnazione del provvedimento di riconoscimento da parte del riconosciuto (ex art. 264 c.c.);
-dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale rispetto ad un figlio minore (ex art. 269, primo comma);
-provvedimenti in caso di contrasti sull'esercizio della potestà dei genitori (ex art. 316 c.c.);
-decisioni in ordine all'esercizio della potestà sul figlio naturale (ex art. 317-bis c.c.).
Al TRIBUNALE PER I MINORENNI resta la competenza per i provvedimenti in caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli (ex art. 333 c.c.), purchà© non sia in corso tra le parti un giudizio di separazione o divorzio o relativo all'esercizio della potestà genitoriale ex art. 316 c.c. In tali casi, infatti «per tutta la durata del processo la competenza ["¦] spetta al giudice ordinario».
La normativa specifica che ogni restante provvedimento relativo a minori è di competenza del tribunale ordinario e che nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio (ex art. 737 c.p.c.), in quanto compatibili.
Tags:

+39 081 5922000