Un insegnante che nel 2006 prestava il suo servizio professionale in una scuola elementare di Bagheria (Pa) è stato condannato dalla Cassazione a due mesi, al risarcimento dei danni in sede civile e al pagamento delle spese di giudizio per una somma di 3500 euro a seguito della decisione del maestro di far mettere per punizione un alunno a quattro zampe, costringendolo a grugnire perché lo stesso bambino precedentemente lo aveva deriso facendo il verso del maiale davanti alla classe.
La sesta sezione penale della Cassazione, con sentenza n° 15149 del 19 marzo 2014, ha stabilito quindi che il maestro ha compiuto "una prevaricazione e una imposizione del suo potere", perché una decisione del genere rappresenta "un abuso dei mezzi di correzione" e pertanto è punibile secondo l'articolo 571 del C.P.
La difesa del maestro aveva sostenuto che la sua decisione aveva avuto un forte contenuto simbolico considerato il contesto culturale ambientale della scuola.
I giudici della Cassazione hanno sì ammesso che il comportamento del bambino aveva "messo in crisi la credibilità del docente", ma che rispondere con lo stesso gesto offensivo aveva avuto "una ben più accentuata ripercussione sul piano psicologico del bambino e soprattutto sulla sfera dell'onorabilità che è patrimonio anche dei minori".
Per la Cassazione inoltre appare fortemente fuori luogo il riferimento fatto al contesto bullistico alimentato dalla realtà socio-territoriale della scuola in quanto si tratta di un' osservazione "non solo palesemente avventata ma comunque espressione della distorta idea che di fronte a simili contesti bullistici possa reagirsi con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali debbano essere risolti sulla base di rapporti di forza o di potere"
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