Ogni giorno quotidiani, telegiornali, programmi tv raccontano drammatici episodi di stalking; giovani donne perseguitate dai loro ex fidanzati, o addirittura da semplici sconosciuti incontrati una sola volta nella vita anche solo per caso o per motivi di lavoro. Le cronache li chiamano delitti d'amore oppure delitti passionali. Noi li chiameremo semplicemente con il loro nome: delitti.

Lo stalking, diffusissimo fenomeno sociale che tradotto dall'inglese vuol dire "appostarsi", definisce l'atteggiamento di chi mette in atto molestie assillanti, attenzioni che si trasformano in ossessioni, comportamenti di controllo, di fastidio, di minaccia tali da ledere la libertà di un individuo fino a sottrarre alla vita di una persona serenità ed autonomia.

In pratica i comportamenti persecutori che possono tradursi in stalking consistono in molestie sia psicologiche sia sessuali tali da causare un forte stato di frustrazione nelle vittima che, nella maggior parte dei casi, si trova costretta a dover cambiare il proprio stile di vita, le proprie abitudini, insomma il proprio modo di vivere quotidiano. Questi comportamenti possono essere di varia natura e consistere in diverse attività: invio reiterato di sms, di lettere, di messaggi e-mail piuttosto che pedinamenti, appostamenti, visite sul posto di lavoro, minacce di violenza e nella peggiore delle ipotesi violenze fisiche o sessuali. Ma non solo. Le cronache più recenti raccontano di episodi sfociati addirittura in omicidio.

Ma quando questi comportamenti diventano persecutori? Sicuramente quando sono consapevoli e intenzionali nonché ripetuti nel tempo, insistenti, sgraditi e duraturi. Ancora, devono essere tali da suscitare nel suo destinatario un forte senso di timore, ansia, paura; la vittima inevitabilmente sarà costretta a condizionare ad essi la propria vita soffrendo la continua preoccupazione di essere aggredita in qualunque momento della giornata ed in qualunque modo. In pratica la pressione psicologica subita, insieme al terrorismo psicologico effettuato, pongono la vittima in uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico continuo e destabilizzante.

Le cronache parlano di atti persecutori che si protraggono per settimane, mesi, addirittura anni ad opera di soggetti più disparati; lo stalker infatti può essere un conoscente, un vicino di casa, un collega, un ex fidanzato non rassegnato alla fine del rapporto d'amore, un ammiratore o molto banalmente uno sconosciuto.

Per far fronte a questo fenomeno dalle dimensioni ormai sempre più allarmanti e per dare dunque una risposta concreta alle richieste di aiuto del cittadino, è stata introdotta la legge sullo stalking (d.l. 11/2009), entrata in vigore il 25 febbraio 2009 ed introduttiva di una nuova figura di reato prevista dall'art. 612 bis del codice penale ed intitolato "atti persecutori".

Da allora è sconcertante la casistica resa visibile dalle cronache; impressionante il numero di querele presentate alle questure di tutta Italia e il numero di arresti contati nell'ultimo anno.

I dati forniti dall'ANSA sono molto chiari: si parla di oltre 7.000 persone denunciate per stalking da quando il reato e' stato introdotto in Italia, nel febbraio 2009, 1.200 gli arresti. Solo nei primi tre mesi del 2010 le persone denunciate per stalking sono state 1.592 e gli arrestati 293, con una lieve diminuzione delle denunce rispetto all'anno precedente. A denunciare sono in gran parte donne; i dati raccontano che l'88% dei reati ha come vittime il "sesso debole",ma non mancano gli uomini vittime di questo reato, seppure in una percentuale bassissima al confronto.

Ricordiamo la notizia di un uomo di 43 anni finalmente denunciato per stalking dopo aver perseguitato l'ex fidanzata per circa venti anni con telefonate e messaggi carichi di rabbia e di minacce. Questo è solo uno dei tanti casi in cui finita la favola dell'amore, inizia per la vittima un vero e proprio incubo. Incubo che nel migliore dei casi dura solo pochi mesi, nel peggiore può durare anche più di vent'anni e talvolta concludersi in omicidio.

E ricordiamo anche di due giovani donne, perseguitate dallo stesso ex fidanzato che dopo telefonate, pedinamenti, incursioni nella loro quotidianità ha deciso di porre fine alle loro vite nonostante fosse già sotto processo per stalking dopo una delle tante denunce fatte dalla seconda vittima. Restano soltanto sgomento, orrore, incredulità e rabbia. Oltre che la necessità, alla luce di episodi del genere, di inculcare nelle vittime il coraggio di denunciare il loro molestatore, di non avere paura ma fiducia nel servizio delle autorità competenti.

Ma analizziamo la nuova legge più nel dettaglio.

L'art. 612 bis del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni il comportamento di chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Perseguibilità: il delitto è perseguibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio nel caso in cui il fatto colpisca un minore o una persona disabile, quando il fatto sia connesso ad altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, oppure se l'autore della molestia sia già stato ammonito dal questore.

Già, perché la nuova legge, a maggiore tutela della libertà individuale, prevede che la vittima di stalking possa rivolgersi prima ancora di presentare querela, presso ogni comando di polizia in modo da esporre i fatti al questore in via preventiva. Questi, raccolte le informazioni necessarie, ritenuta la richiesta fondata, può ammonire oralmente il molestatore invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigere un processo verbale di cui rilascerà copia al molestatore e alla sua vittima. In ipotesi del genere, se il soggetto ammonito dovesse continuare a molestare la vittima, sarà possibile procedere d'ufficio e l'eventuale pena sarà aumentata di un terzo.

La legge prevede alcune ulteriori aggravanti: tali sono le seguenti circostanze.

1) La commissione del reato per mano del coniuge legalmente separato;

2) La commissione del reato ad opera del coniuge divorziato;

3) La commissione del reato ad opera di persona che sia stata legata da relazione affettiva;

4) L'essere, il soggetto passivo un minore ( pena aumentata fino alla metà);

5) Il ricorrere delle circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p. (pena aumentata fino alla metà).

Ancora, la legge prevede che durante il processo, il giudice possa vietare al molestatore di avvicinarsi alla vittima nonché ai luoghi che questa frequenta. Ma vi è di più: il legislatore a maggior tutela della persona offesa ha stabilito anche che il giudice possa prescrivere all'imputato di non avvicinarsi persino ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della vittima o dalle persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva (o di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o da tali persone). Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare con la vittima o suoi congiunti attraverso qualsiasi mezzo.

Quando poi, per motivi di lavoro o esigenze abitative, l'allontanamento sia impossibile, il giudice stabilisce le modalità ed, eventualmente, impone limiti.

L'art. 9, con l'introduzione dell'art. 282-quater prescrive inoltre l'obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza i provvedimenti di allontanamento, in modo che questa adotti eventualmente misure riguardo ad armi e munizioni.

Grazie alla nuova legge poi, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevano dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima ogni informazione utile relativa ai centri antiviolenza presenti sul territorio nonché il relativo annesso dovere di mettere l'interessato in contatto con gli stessi ove ne venisse fatta richiesta.

In Italia inoltre è finalmente garantita la possibilità di contattare centri anti stalking in grado di affrontare la psicologia del reato; infatti la nuova legge istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità il numero verde anti violenza donna 15.22 per le vittime di stalking attivo 24 ore su 24 ed in grado di fornire assistenza psicologica e giuridica nonché in grado di segnalare, su richiesta della persona offesa, ogni atto di violenza subito alle forze dell'ordine competenti.

(puublicato sulla rivista "club 3" num.5 del maggio 2009)


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