di Cinzia Petitti All'indomani dell'entrata in vigore della legge 219 del 2012 Sulla Equiparazione tra figli naturali e legittimi si è immediatamente percepito che qualcosa era cambiato in merito alla competenza del Tribunale per i minorenni. Difatti, la nuova legge prevede una nuova attribuzione al tribunale ordinario dei procedimenti che riguardano i figli naturali . Se precedentemente competente sull'affidamento dei figli naturali e disciplina delle modalità di frequentazione era il Tribunale per i minorenni, oggi la competenza è interamente passata al tribunale ordinario, il quale si occuperà non solo degli aspetti patrimoniali già prima di sua competenza, allorquando un genitore si rivolgeva a lui per la sola determinazione dell'assegno di mantenimento, ma anche per la disciplina dell'affidamento dei minori collocamento e modalità di frequentazione del genitore non collocatario. Oggi quindi la competenza del Tribunale per i Minorenni in merito è stata spogliata. Il genitore naturale che voglia disciplinare tutto ciò dovrà ricorrere al Tribunale ordinario depositando ricorso che verrà discusso in Camera di consiglio. La legge su questo è stata chiara quello che lasciava aperta una interpretazione non univoca all'indomani della sua pubblicazione èra se al Tribunale per i minorenni rimanesse la competenza per i provvedimenti che incidevano sulla potestà e quindi sui provvedimenti di sospensione, decadenza della potestà o di sua limitazione. I primi provvedimenti che si sono registrati in merito e le prime interpretazioni, in particolare quelle del Tribunale per i minorenni di Bari (Decreto 30 marzo 2013 R.G. 404 del 2013) è soprattutto del Tribunale per i minorenni di Milano (Decreto del 7 maggio 2013), hanno optato per un'interpretazione della legge in questo senso: sarà competente per i provvedimenti sulla potestà 330 e seguenti del codice civile il Tribunale per i Minorenni solo ed esclusivamente se non è in corso un giudiziodi separazione o divorzio ho un procedimento davanti al tribunale ordinario per la disciplina dell'affidamento frequentazione e il mantenimento del figlio naturale. Interpretazione in linea di principio ottimale per evitare la pendenza di due giudizi e la necessità di attivare due procedimenti distinti e paralleli. Rimarrà , quindi, di competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni la materia solo nel caso in cui non sia stato propomosso alcuno dei giudizi suddetti davanti al tribunale ordinario.
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