di Laura Genovese
L'art. 10, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli «assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
E' data, dunque, ai contribuenti, la possibilità di dedurre dal proprio reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio e di divorzio, ad eccezione, tuttavia, delle somme relative al mantenimento dei figli.
E' importante precisare che la separazione di fatto non fa sorgere alcun diritto alla deduzione di eventuali assegni corrisposti periodicamente e volontariamente, tanto che gli assegni periodici sono deducibili soltanto nella misura in cui risultano dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Eventuali somme versate ad esempio in aggiunta e spontaneamente non seguiranno infatti il medesimo regime fiscale e non potranno essere dedotte dal reddito complessivo.
Ancora, è condizione necessaria per la deducibilità del mantenimento, che questo sia corrisposto periodicamente (generalmente attraverso un versamento mensile).
Su accordo delle parti, infatti, la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal tribunale.
E' importante la differenza perchà© la scelta dell'una o dell'altra modalità ha diversi risvolti fiscali.
Nel primo caso (ossia di versamento periodico), l'assegno di mantenimento assume natura reddituale, con la conseguenza che il coniuge che lo versa potrà dedurlo dal proprio reddito e quello che lo riceve dovrà considerarlo come reddito imponibile al fine del calcolo delle imposte. E' fondamentale ricordare infatti che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli assegni periodici costituiscono per il coniuge beneficiario redditi analoghi a quelli di lavoro dipendente e "si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli".
Nel secondo caso (versamento in unica soluzione) la storia cambia.
La somma versata rappresenta una sorta di transazione con cui vengono definite pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. In questo caso non è prevista alcuna tassazione in capo al beneficiario nà© è possibile la deducibilità da parte di chi li corrisponde.
La Corte di cassazione del resto è stata chiara sul punto: con la Sent. n. 2236 del 31 gennaio 2011 (ud. del 1° dicembre 2010) ha statuito che in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 10, comma 1, lett. g), limita la deducibilità , ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'assegno periodico - e non anche a quello corrisposto in unica soluzione - al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale differente trattamento - come affermato dalla Corte costituzionale nella Ord. n. 383 del 2001 - è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta nà© irragionevole nà© in contrasto con il principio di capacità contributiva (Cfr. anche Cass. Sentt. n. 16462/2002,n. 795/2000)
Tags:

+39 081 5922000