di Cinzia Petitti


Il genitore che non ha notizia sugli studi del figlio ha diritto a ricevere informazioni dall'università cui è iscritto.
Non è raro che il genitore che non convive con i figli (ma non di rado anche quando convive) non abbia spontanee notizie sugli studi dei medesimi. Non viene informato del numero di esami fatti, dei risultati ed a volte, tristemente, nemmeno dell'avvenuta laurea. Spesso la reticenza, quando è in corso un giudizio di separazione o divorzio, è dovuta al timore del figlio stesso o di chi con lui convive di rendere notizie che possano in qualche modo incidere sul diritto al mantenimento del figlio maggiorenne. Difatti, una mancata applicazione negli studi universitari con pochi esami sostenuti o voti negativi, molti anni di fuori corso etc può essere presa in considerazione dal Giudice per intervenire sull'assegno corrisposto in favore del figlio, riducendolo od eliminandolo. Ma anche non è raro che alcuni figli non dichiarino di essersi laureati e magari di svolgere già una minima attività lavorativa per lo stesso motivo. Come possono ottenersi queste notizie senza dovere ogni volta ricorrere alla Autorità Giudiziaria? Il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia-Bari, con provvedimento n.872 del 2 maggio 2012 è venuto incontro a tale legittima esigenza riconoscendo "il diritto del genitore separato di accedere agli atti e/o ai dati relativi alla situazione concernente l'andamento degli studi universitari del proprio figlio maggiorenne e, in particolare, non solo agli atti riguardanti l'effettiva iscrizione all'università, ma anche quelli aventi ad oggetto gli esami sostenuti e superati. Si esclude, infatti, che tali dati siano inerenti alla sfera personale dello studente e, quindi, non rilasciabili senza il suo specifico consenso; e ciò sul rilievo che, alla stregua del rapporto padre-figlio, il padre ha nei confronti del figlio, sia pure maggiorenne, non solo dei doveri, comprensivi anche dell'obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria del figlio ai sensi dell'art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli".


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