di Cinzia Petitti
Ciascun genitore deve contribuire in proporzione alle proprie sostanze e risorse economiche al mantenimento, istruzione, educazione della prole.
E se un genitore è molto ricco e l'altro gode di redditi esigui, a prescindere dal diritto di quest'ultimo a godere di un assegno di mantenimento sia pure di natura compensativa, è possibile prevedere che il genitore "povero" non contribuisca al mantenimento dei figli? Ovvero è possibile prevedere in una convenzione di separazione o divorzio che il coniuge ricco si faccia carico di tutte le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli? In linea astratta, non essendo il principio di proporzionalità contrario alla costituzione (e l'art. 30 cost. non consacra il detto principio) un accordo di questo tipo potrebbe essere valido.
I Tribunali, tuttavia, tendono a salvaguardare il principio di proporzionalità ed a non considerare validi quegli accordi che estromettono del tutto un genitore dagli obblighi di mantenimento. Anche perchà© una clausola di questo tipo renderebbe il genitore esonerato dal mantenimento una figura marginale, escludendolo di fatto dalla vita dei figli. Tale ultimo problema, invero, non si pone quando il genitore debole è quello presso cui vengono collocati i figli. In quanto presso il suo domicilio giunge l'assegno di mantenimento per i figli corrisposto dal genitore "ricco". Assegno che verrà gestito in autonomia nella quotidianità .
Può, invero, più facilmente capitare (e non dovrebbe) che ad essere escluso dalla vita del figlio sia proprio quel genitore che mantiene integralmente i figli ma che con loro non vive. Per cui non si vede per quale motivo se un genitore ricco si offre di mantenere integralmente i figli, ben conscio delle carenze economiche dell'altro, tale accordo non possa essere omologato dal Tribunale.
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