di Redazione

Il fenomeno sociale dei cosiddetti figli-bamboccioni è molto diffuso in Italia ed è determinato da vari fattori, tra cui l'immissione tardiva nel mondo del lavoro che ritarda l'agognata indipendenza e che costringe i giovani (spesso 40enni!) ad uscire tardivamente dalla casa familiare.

Questa realtà emerge, spesso, nell'ambito dei processi separazione o divorzio, ove il genitore non convivente con il figlio (nella maggiorparte dei casi il padre) è tenuto a versare l'assegno di mantenimento a loro favore.

La giurisprudenza si è mostrata sensibile alla difficoltà dei giovani di inserirsi, in modo adeguato e consono alle proprie aspirazioni, nel mondo del lavoro, sviluppando il costante orientamento che prevede l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, posto a carico dei genitori sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, quale conseguenza di un'occupazione professionale congrua rispetto al percorso formativo scelto, ed è giunta a una quasi completa equiparazione di trattamento tra figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, sempre che questi ultimi non possano considerarsi in colpa per la mancanza di tale autosufficienza.

Di tale equiparazione si trova conferma sul piano normativo nell'articolo 6 comma 6, della legge n. 898 del 1970, che prevede che in caso di divorzio la casa familiare spetti di preferenza al genitore "cui vengono affidati i figli o con i quali convivono oltre la maggiore età " e nel recente articolo 155 quinquies del Codice Civile, comma primo, introdotto dalla legge 54/2006, che prevede espressamente che : "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".

Ma quando un figlio può considerarsi economicamente indipendente?

L'ambita autosufficienza si ritiene raggiunta quando vi sia la possibilità concreta di percezione di un reddito congruo, continuativo e non saltuario, derivante dall'esercizio di un'attività collegata alla formazione acquisita. L'obbligo dei genitori si protrae, quindi, fino a quando il figlio acquisisca l'idoneità a inserirsi nel mondo del lavoro conseguendo l'indipendenza economica, e viene meno allorchà© il figlio sia stato avviato a un'attività lavorativa tale da consentirgli una concreta prospettiva di autonomia economica, ovvero allorchà© sia stato messo in condizione di reperire un lavoro conforme alle proprie attitudini ed esigenze economiche, o anche quando abbia ricevuto dai genitori la possibilità di conseguire un titolo sufficiente all'esercizio di un'attività lucrativa, anche se poi non abbia inteso profittarne, o infine quando abbia raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sà© stesso.

La Corte di Cassazione con sentenza n° 24018/2008 ha, altresà¬, affermato che l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, ancorchà© escluso al momento della pronuncia di divorzio per mancanza dei suoi presupposti, possa avere una qualche reviviscenza allorquando la condizione di non autosufficienza si verifichi in un secondo momento; in altri termini, che tale obbligo persista anche quando il maggiorenne abbia già acquisito la propria autonomia economica, dando prova del raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa. Nel caso esaminato nella suddetta sentenza la Corte ha ritenuto l'obbligo di mantenimento del genitore al figlio maggiorenne, che pur avendo acquisito l'autonomia economica molto presto, accettando di svolgere un lavoro generico e normalmente poco appetibile per un adolescente, abbia poi deciso di smettere di lavorare per dedicarsi alla frequenza di un corso professionale, nella prospettiva di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento di un lavoro più consono alle proprie aspettative e aspirazioni.

In passato la Corte si era mostrata più severa sul punto, affermando che «una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili nà© un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, nà© un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita per difetto di requisiti personali o di condizioni ambientali, e ciò in quanto proprio il fatto di un'avvenuta stabile collocazione nel mondo del lavoro sta a dimostrare la ricorrenza degli uni e delle altre» (Cassazione 12477/2004 e 7195/97).

Quando il genitore può' ottenere l'estinzione dell'obbligazione di mantenimento?

Il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo deve dare la prova dei fatti estintivi, quali il raggiungimento di una situazione di indipendenza economica, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle concrete condizioni di mercato; ovvero che il beneficiario sia stato posto nelle concrete condizioni di poter essere economicamente autosufficiente; o che a tale autonomia non abbia acceduto per suo comportamento colpevole, persistendo in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità , o di comodo rifiuto dell'offerta lavorativa pure propostagli, o ancora abbia abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro.


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