di Redazione
Tribunale di Benevento, Decreto di fissazione udienza presidenziale del 5 febbraio 2013 - Pres. Ida Moretti
«Il Presidente delegato, letto il ricorso [...] dispone che entrambe le parti provvedano a depositare nel medesimo termine la documentazione reddituale degli ultimi tre anni oltre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito [...] ; b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi; c) proprietà immobiliari elencate singolarmente [...] ; d) proprietà di beni mobili registrati [...] ; e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta; f) spese per mutui o finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta [...] . Avverte le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è punita ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 445/2000, che l'omessa allegazione o la tardività del deposito e la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. già in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori e, qualora i coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di affidamento, oltre che ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e in sede di regolamentazione delle spese processuali e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Invita le parti a intraprendere, prima dell'udienza presidenziale, un percorso di mediazione presso i centri presenti sul territorio per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli ai sensi dell'art. 155 sexies del codice civile».
Tribunale di Monza 10 gennaio 2012, Prot. n. 47 - Pres. Di Oreste
«Il Presidente, [...] ritenuto che l'esigenza, soprattutto in caso di presenza di figli, è di avere fin dall'inizio del processo tutti gli elementi per valutare adeguatamente la consistenza economica e patrimoniale dei coniugi, evitando indagini dispendiose per l'Amministrazione o per le parti stesse (con il ricorso a consulenze), ma soprattutto il rallentamento dell'iter processuale che esse determinano, incompatibile con i bisogni quasi sempre urgenti sia dei coniugi ma soprattutto dei figli, dispone nei giudizi di separazione personale (non consensuale) e di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (non consensuale) il ricorrente con il ricorso e il resistente con la memoria di costituzione depositino oltre alle dichiarazioni dei redditi e ai CUD dichiarazione sostitutiva di atto notorio».
Tribunale di Roma, Sez. civ. I, 25 novembre 2011
«Il Presidente della Sezione [...] dispone che entrambe le parti provvedano a depositare nel medesimo termine la documentazione reddituale degli ultimi tre anni oltre che una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi e ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni da locazione ecc.); b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi; c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili ecc), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità , se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile); d) proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno d'acquisto); imbarcazioni da diporto con l'indicazione della tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza; aeromobili; e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta; f) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole o università private. Avverte le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che l'omessa allegazione o la tardività del deposito e la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. già in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori, e, qualora i coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di affidamento, oltre che ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. ed in sede di regolamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (sulla base della considerazione che l'occultamento dei propri redditi costituisce grave violazione degli obblighi genitoriali oltre che motivo di dilatazione dei tempi del processo). Dichiara l'urgenza del provvedimento ai sensi dell'art. 92 comma 2 dell'Ordinamento giudiziario e dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, limitatamente alla fase presidenziale. Invita le parti a intraprendere, prima dell'udienza presidenziale, un percorso di mediazione presso i centri presenti sul territorio per "raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli" ai sensi dell'art. 155 sexies c.c.».
Tribunale di Pordenone, Decreto di fissazione udienza presidenziale - Pres. Appierto
«Il Presidente designato [...] invita le parti a depositare, entro dieci giorni dall'udienza camerale i seguenti documenti: dichiarazione dei redditi relative all'ultimo triennio (CUD, 730, PF); se dipendente: buste paga relative all'ultimo trimestre; se in quiescenza. Documentazione relativa all'eventuale trattamento pensionistico goduto ovvero a indennità assistenziali o previdenziali comunque godute, ivi compreso indennità per invalidità civile; se autonomo: bilanci di esercizio dell'ultimo biennio, con dettagliata esposizione dei ricavi, dei costi e delle immobilizzazioni materiali e immateriali; estratti conto delle movimentazioni bancarie, su conti intestati o cointestati a terzi relative all'ultimo semestre; estratto conto titoli intestato o cointestato a terzi; visure catastali relative all'intestazione o contestazione di immobili; documentazione relativa alla destinazione di tali ed eventuali immobili; certificati PRA relativi all'intestazione di veicoli; documentazione relativa alla possidenza o comunque all'utilizzo anche in regime di locazione finanziaria (leasing) di veicoli e/o natanti; documentazione relativa a mutui o finanziamenti (intestati o cointestati) a carico con indicazione dell'importo dei ratei e della scadenza del mutuo o del finanziamento; documentazione relativa a contratti di locazione intestati o cointestati con indicazione della scadenza e del canone mensile, stato di famiglia e certificato di residenza aggiornato».
Tribunale di Napoli, Decreto di fissazione udienza presidenziale
«Il Presidente, letto il ricorso per separazione personale dei coniugi [...]. Dispone che entrambe le parti provvedano a depositare fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza, in aggiunta alla documentazione reddituale degli ultimi tre anni, una nota informativa nella quale dovranno essere inseriti anticipatamente tutti quei dati che potrebbero essere rivelati a seguito di libero interrogatorio da parte del Presidente, qui di seguito elencati: a) titolo di studio, qualificazione professionale, attività lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare; b) complessive entrate delle quali in atto beneficia il nucleo familiare [...] c) le proprietà mobiliari e immobiliari nella titolarità dei componenti della famiglia; d) il tipo di scuola frequentata dai figli; e) gli istituti bancari con i quali intrattengono rapporto i componenti della famiglia, con specifica indicazione dei valori ivi depositati e del numero di conto correnti accesi, con estensione alle società la cui attività sia in qualche modo d'interesse della famiglia o di alcuno dei componenti; f) le passività che gravino sul bilancio familiare; g) la condizione eventuale di ammessi provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato. La nota informativa dev'essere redatta separatamente da ciascuna delle parti, e anche dai figli conviventi non economicamente autosufficienti, per l'utilità che può derivare dal confronto delle indicazioni fornite dalle parti alla decisione sull'assetto, anche provvisorio, dei rapporti personali e patrimoniali dei nuclei separati della famiglia a formarsi. Invita le parti a intraprendere, prima dell'udienza presidenziale, un percorso di mediazione presso i centri presenti sul territorio per raggiungere un accordo con particolare riferimento all'interesse morale e materiale dei figli ai sensi dell'art. 155 sexies c.c.».
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