La legge n°149/2001 prescrive che: "l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo".

Nel nostro Paese quindi esiste una preclusione invalicabile per l'adottato di ricercare l'identità dei propri genitori biologici, specie nei casi in cui la madre naturale ha posto il veto del suo anonimato. Tale impedimento sussiste anche nei casi in cui vi siano gravi e comprovati motivi di salute da parte dell'interessato.

Si tratta di una barriera posta dal nostro ordinamento che invano la stessa Unione Europea ha cercato di scardinare. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto infatti l'istanza di una nostra concittadina a conoscere i dati della propria madre naturale, ma non ha potuto far altro che invitare l'Italia a rispettare la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, senza riuscire quindi a far soddisfare la specifica istanza che le era stata proposta, data la legislazione italiana vigente in materia.

Varie doglianze di persone che versano in situazioni analoghe sono rimaste del tutto disattese, malgrado in molti Paesi siano in atto orientamenti improntati a maggior apertura. In molti Stati v'è la tendenza ad ammettere il ricorso alla mediazione: l'iniziativa di rintracciare i dati della madre biologica è lasciata ai servizi sociali, che hanno il compito di raccoglierne il consenso per poter poi fornire i dati all'adottato.

In Francia la legge n°23/2002 ha istituito il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini, con funzione di intermediatore tra adottati e genitori biologici. La Spagna, con legge n°54 del 2007, ha stabilito che con la maggiore età si acquisisce il diritto ad accedere ai dati biologici. Analoghe soluzioni risultano adottate in Inghilterra e in Svezia, con delega ai servizi sociali per la custodia dei dati relativi ai genitori biologici. Tale indirizzo è vigente anche negli Stati Uniti ed in Canada. In Germania è stato approvato dal Parlamento e sta per entrare in vigore il decreto che consente alle madri di conservare l'anonimato al momento del parto e prevede che i dati della partoriente anonima siano immessi in busta chiusa e custoditi da uno specifico ente, con diritto di accesso degli adottati al raggiungimento del sedicesimo anno di età .

In Italia non vengono forniti agli adottati neppure i dati dell'età , nazionalità o malattie familiari. La prevalente motivazione di questo orientamento restrittivo è data dalla preoccupazione dei riflessi negativi che ne potrebbero subire le adozioni, tanto da risultarne disincentivate.

Sussistono dei tentativi per stemperare l'ostacolo della legge 149/2001. Di rilievo il suggerimento del Tribunale di Milano, che ipotizza l'opportunità che la partoriente anonima fornisca il consenso ad essere in futuro indirettamente e preventivamente contattata, ove il figlio volesse conoscerla.

In effetti, verrebbe cosଠquanto meno lasciato uno spiraglio ai nati da madri anonime, con la condizione che i dati comunque sarebbero custoditi in archivio protetto e l'accesso consentito solo previo accordo espresso della madre naturale.

Non sussistono allo stato altre possibilità .


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