di Laura Genovese
Tale istituto, regolato dagli artt. 167 "“ 171 cod. civ., consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili, mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4011 del 19 febbraio 2013 ha chiarito che la dicitura "bisogni della famiglia" non deve essere relazionata "alle sole necessità essenziali del nucleo familiare, ma anche a ogni più ampia esigenza sottesa al pieno mantenimento delle occorrenze quotidiane nonchà© a un equilibrato sviluppo della famiglia, escludendo, quindi, solo quelle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti speculativi".
La Corte afferma anche che opererebbe la presunzione per cui anche i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa di uno dei coniugi, benchà© finalizzati al potenziamento della sua capacità lavorativa, avrebbero come scopo indiretto quello di accrescere il reddito disponibile da destinare al mantenimento dei bisogni della famiglia.
Con la costituzione del fondo patrimoniale viene creato un patrimonio separato che non può essere aggredito esecutivamente dai creditori per debiti che il creditore stesso conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
L'art. 170 cod. civ. statuisce infatti che "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
L'onere di provare la conoscenza da parte del creditore della estraneità della obbligazione ai bisogni della famiglia, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità che si è occupata dell'argomento, grava sui coniugi e non sul creditore procedente. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, essendo sufficiente dimostrare che lo scopo dell'obbligazione appariva come normalmente esterno ai bisogni della famiglia.
Chi ha costituito un fondo patrimoniale dovrà inoltre prestare attenzione a come questo è stato pubblicizzato, se intende opporlo a terzi creditori.
Il fondo patrimoniale infatti deve essere costituito dai coniugi necessariamente per atto pubblico.
In particolare, la Corte di Cassazione, investita sul punto, ha chiarito che:
1.la costituzione del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale;
2.è soggetta pertanto alla trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2647 del codice civile, nonchà© all'annotazione nei registri di stato civile;
Il debitore dovrà pertanto preoccuparsi che l'atto venga trascritto nei registri immobiliari nonchà© di comunicare al Comune l'atto di istituzione del fondo in modo che provveda alla relativa annotazione.
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