E' un quesito di sicuro interesse, posto che molti genitori obbligati al mantenimento preferirebbero, al compimento del diciottesimo anno del figlio, corrispondere a lui direttamente la quota di mantenimento disposta in sede di giudizio di separazione e divorzio. Ciò a volte si vorrebbe fosse fatto automatico anche per la doglianza, non inusuale, dell'obbligato di non avere mai contezza da parte del genitore che vive con il figlio di come venga utilizzato il suo assegno. Ed una rendicontazione dello stesso, a torto o ragione, non è atto dovuto. Altre volte, al di là della certezza che il genitore vorrebbe avere circa la destinazione delle somme alle esigenze del figlio, si renderebbe atto dovuto. Si pensi al caso del figlio che studia fuori. In tale caso inviare direttamente a lui il mantenimento anzicchà© al genitore che con lui convive (ed al quale in genere è assegnata la casa coniugale) sarebbe di sicura utilità per il figlio medesimo. Anche onde evitare un doppio passaggio di danaro. Ma in genere, a meno che non vi sia una espressa richiesta del figlio (nei giudizi di separazione o divorzio spesso si ricorre, per risolvere la questione, alla loro audizione se non al deposito dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ) in tale senso, il Tribunale continua a disporre il pagamento in favore del genitore con cui convive. Ed il principio che in questi anni si è consolidato è che possa continuarsi a parlare di convivenza con il figlio anche quando questo è fuori città per gran parte della settimana o del mese per studiare. Le sue giornate di rientro presso l'abitazione dove si trova uno dei due genitori vengono considerate come fatto idoneo a conservare l'obbligo di corresponsione in capo a quest'ultimo. Diverso è il discorso in cui il rientro sia fatto del tutto occasionale (del tipo solo nelle feste comandate), nel quale caso non può parlarsi più di convivenza ma semmai di ospitalità . Ed in questo caso non solo l'assegno dovrà essere corrisposto direttamente al figlio ma pure viene meno (e questa è un'altra storia) il diritto alla assegnazione della casa coniugale (assegnata sul presupposto della convivenza con quel figlio).

Cosa dicono le norme? L'art. 155 quinquies del cod.civ. ha, invero, disposto che alla maggiore età l'assegno debba essere corrisposto direttamente al figlio. Ma nella sua applicazione giurisprudenziale si è ritenuto che la introduzione della norma non comporti l'obbligo del giudice a disporre la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento al figlio che ne ha il diritto. Per cui la soluzione rimane affidata alla discrezionalità del giudice. La Cassazione, è invero, intervenuta sull'argomento (Cass. n°20408/2011 e Cass.civ. n°19607/2011) incentrando la sua attenzione, in particolare, sulla problematica della legittimazione attiva per l'esercizio del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente. Con la prima delle due sentenze la Corte ha voluto ribadire che l'art. 155 quinquies cod.civ. non ha comportato l'obbligo del giudice a disporre la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento al figlio che ne ha il diritto. Ha precisato che si tratta valutare da parte del giudice ogni singolo caso concreto e decidere di conseguenza e che la novella del 2006 (la c.d. legge sull'affidamento condiviso n. 54) non ha apportato modifiche al consolidato principio. Ha anche ribadito che, in mancanza di richiesta diretta del figlio maggiorenne economicamente non indipendente, sia legittimato il genitore convivente a chiedere la corresponsione dell'assegno per il medesimo. Con la seconda richiamata decisione la Corte ha nuovamente ribadito il principio che il genitore separato, collocatario del figlio minorenne, nel caso in cui questi, divenuto maggiorenne, continui a coabitare con lui, non abbia raggiunto l'autosufficienza finanziaria e non ne abbia fatto direttamente richiesta, è legittimato iure proprio a richiedere all'altro genitore sia il rimborso delle spese pro quota già sostenute per il mantenimento del figlio sia il versamento dell' assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento. Nella prassi giudiziaria la vicenda esaminata è più che ricorrente. Le citate decisioni confermano, comunque, l'orientamento giurisprudenziale anteriore alla novella 2006, riconoscendo la legittimazione del genitore convivente a proporre domanda per l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, nel caso in cui questi non ne abbia fatta specifica richiesta. Ma si verificano nella prassi casi assolutamente paradossali in cui anche per un figlio quasi trentenne venga corrisposto l'assegno al genitore convivente e non a lui. A parere dello scrivente occorre una responsabilizzazione del figlio avente diritto all'assegno il quale sarebbe posto nella possibilità di organizzare le proprie esigenze primarie e secondarie. Fermo restando il suo obbligo, permanendo presso l'abitazione di un genitore, di contribuire alle spese comuni (es bollette casa familiare, vitto etc..) senza attendere la richiesta di quest'ultimo (che nel 90% dei casi non avanzerà mai nemmeno in stato di bisogno).


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