di Redazione
Un uomo, recatosi presso gli uffici del concessionario, al fine di verificare la propria situazione debitoria, con immenso stupore apprendeva l'esistenza di propri debiti e pertanto ne domandava la rateizzazine.
Il concessionario gli prospettava un piano di ammortamento di diverse cartelle, tra cui alcune mai notificategli. Successivamente detto concessionario gli inviava un ulteriore piano di ammortamento con altre cartelle da pagare. A tal punto l'uomo al fine di verificare le cartelle inserite nei precitati piani di ammortamento delle due rateizzazioni e mai notificate, chiedeva al medesimo concessionario gli estratti di ruolo relativi alla cartelle rateizzate.
A seguito di tanto, apprendeva dell'esistenza degli estratti di ruolo di cui non aveva conoscenza per non essere mai state notificate le relative cartelle di pagamento e pertanto si vedeva costretto ad impugnare, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, l'estratto di ruolo inerenti a varie cartelle di pagamento, presuntivamente notificategli.
L'uomo deduceva la nullità degli estratti di ruolo impugnati per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, con conseguente vizio del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Si costituiva l' Equitalia che sosteneva l' inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma l del D.Lgs. 546/1992. In particolare, sosteneva che gli estratti di ruolo non sono considerati atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/199, atteso, peraltro, che il ruolo non notificato, non producendo alcun effetto, non è suscettibile di autonoma impugnazione. Evidenziava, altresì, la tardività della proposizione del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all' art. 21, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto, mentre l'ultima cartella di pagamento risultava notificata in data 30.12.2011, il ricorso avverso gli estratto di ruolo era stato notificato soltanto in data 12.03.2012, ossia oltre il sessantesimo giorno. Inoltre, produceva la documentazione inerente le dilazioni di pagamento al fine di far constatare che l'utente stava onorando tali dilazioni.
I Giudici accolgono, parzialmente, il ricorso dell'uomo.
In particolare, rigettano l'eccezione, sollevata da Equitalia, della non impugnabilità degli estratti ruoli, "in quanto è ormai pacifico (perché la giurisprudenza continua ad affermare tanto) che anche gli estratti di ruolo possono essere - impugnati, indipendentemente dal tenore letterale del disposto dell'art. 19 dei D.Lgs. n. 546/1992. Infatti la Suprema Corte ha, più volte (rif., ad es, Cass. Sez. V, 06.07.2010 n. 15946), statuito che "va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'applicazione delle corrette ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992".
I giudici, rigettano, la doglianza, sollevata dal ricorrente, della nullità degli estratti di ruolo impugnati per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento con conseguente vizio del procedimento di formazione della pretesa tributaria e a quelle di inesistenza della notifica in quanto effettuato mediante l'utilizzo del servizio postale direttamente dal concessionario", di "irrituale notifica ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza di alcune cartelle, poiché non è stato inviato al ricorrente la raccomandata informativa inerente la compiuta giacenza".
In particolare, i giudicanti osservano che " in giurisprudenza, come emerge, ad esempio, da Cass. Sez. Trib., 19.09.2012 n. 15746, continuano ad essere ribaditi i seguenti principi;
a) è legittima la notifica diretta a mezzo posta della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione;
b) per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'Ufficiale Postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (precisando, peraltro, che la notifica non viene inficiata ove la firma sia illeggibile e/o non risulti la qualifica della persona che ha ricevuto il plico);
c) colui che vuole contrastare la legittimazione a ricevere la notifica di chi ha in concreto ricevuto l'atto ha l'onere di proporre querela di falso, perché l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico.
I giudici, invece, ritengono, fondata l'eccezione, avanzata dal ricorrrente, di "mancata produzione della copia" di tutte le altre "cartelle" da parte dell'Equitalia. In particolare, affermano che in giurisprudenza è stato sostenuto che: "a) che l'Eq. deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle esattoriali, in quanto, diversamente, non vi è la prova del corretto espletamento della procedura esecutiva; b) che solo in tal modo il concessionario può dare piena prova sia del contenuto che della notifica delle cartelle".
Per effetto di tale omessa produzione di tutte le altre cartelle richiamate, i giudici ritengono, che l'Eq. non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio.
I giudici, quindi, ritengono parzialmente inammissibile il ricorso con riferimento agli estratti di ruolo inerenti a delle cartelle di pagamento in quanto le stesse risultano esibite, notificate e non tempestivamente impugnate, con conseguente impossibilità di impugnare il ruolo in forza delle quali le stesse risultano emesse.
Accolgono, parzialmente, il medisimo ricorso con riferimento ai ruoli relativi ad altre cartelle di pagamento, non risultando prodotte tali cartelle.
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