di Laura Genovese
Molto spesso vengono rivolte al professionista domande relative alle conseguenze "fiscali" della separazione o del divorzio. Proviamo quindi ad alizzare alcune ipotesi, le più frequenti.
1) In sede di separazione il giudice assegna la casa coniugale alla moglie, dispone l'affido condiviso dei figli, collocandoli presso il domicilio materno e pone a carico del marito un assegno di mantenimento mensile per lei e per i figli. Cosa può dedurre il padre dalla propria dichiarazione dei redditi? E in che misura e fino a quando vengono riconosciute le detrazioni per i figli?
La risposta non è difficile come sembrerebbe: secondo il dettato dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), dal reddito complessivo si deducono soltanto gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma non anche quelli destinati al mantenimento dei figli.
Per quanto riguarda invece il regime delle detrazioni di imposta per i figli, l'articolo 12 dello stesso Tuir prevede che, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tuttavia, nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Inoltre, ove il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per mancanza di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione.
2) A seguito di provvedimento di separazione i figli, in affidamento condiviso, vengono collocati presso la casa materna; ai fini del calcolo Isee va considerato l'assegno di mantenimento che il padre versa a favore di figli, nonchè il reddito di quest'ultimo?
Al riguardo è fondamentale specificare che la disciplina Isee (articolo 1-bis, comma 1, del Dpcm 221/99, modificato dal Dpcm 242/2001, regolamento di attuazione del Dlgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni) fa riferimento alla famiglia anagrafica cosଠcome definita dall'articolo 4 del Dpr 223/89 e successive modifiche e integrazioni.
I coniugi separati con provvedimento del giudice (separazione giudiziale od omologazione della separazione consensuale) e con diversa residenza è acclarato che non appartengono più ad uno stesso nucleo familiare: pertanto i figli, residenti con la madre, costituiscono a questi fini nucleo familiare con quest'ultima.
Per quanto riguarda l'assegno periodico corrisposto per il mantenimento dei figli risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria, questo è espressamente escluso dalla base imponibile per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del Tuir (Dpr 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche e integrazioni) e non concorre pertanto alla determinazione del reddito della moglie neppure ai fini Isee.
La cosa sarebbe evidentemente diversa nel caso in cui l'assegno periodico di mantenimento riguardasse direttamente la moglie: in questa ipotesi infatti l'importo corrisposto sarebbe considerato quale reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente e rientrerebbe nel calcolo dell' Isee.
Anche ai fini Iseeu (particolare indicatore che partendo dall' Isee introduce specifici criteri previsti per l'Università dall'articolo 5 del Dpcm 9 Aprile 2001), il reddito del padre, in caso di separazione o divorzio, non rileva e si deve tenere conto esclusivamente del reddito prodotto dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
3) A seguito di separazione se la casa familiare, di proprietà di un coniuge, viene assegnata all'altro e concessa quindi in uso gratuito ai figli, il reddito dell'immobile da chi dovrà essere dichiarato?
L'art. 26, comma 1 del Tuir chiarisce che i redditi da fabbricati vanno imputati ai soggetti che hanno il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, superficie). Con Circolare 18 maggio 2006, n. 17, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto tuttavia opportuno ricordare che fra i diritti reali di godimento rientra il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 c.c. e non quello del coniuge separato/divorziato.
Ne deriva che in caso di abitazione assegnata al coniuge separato o divorziato, non comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento sull'immobile, il reddito dell'immobile deve essere dichiarato dall'altro coniuge, proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale sullo stesso, mentre il coniuge assegnatario non deve indicare alcunchà©. Ovviamente nel caso in cui il coniuge separato risulti comproprietario dell'immobile o titolare di un qualche diritto reale di godimento sullo stesso, il reddito sarà a lui imputato in base alla quota di titolarità .
4) In caso di separazione o divorzio, può l'ex marito fruire della detrazione dell'ex moglie a carico?
No, la detrazione fiscale per coniuge a carico compete a favore dell'altro, solo a condizione che fra i due non sia in atto una separazione legale o sia intervenuta una sentenza di divorzio.
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