L'adozione del maggiorenne.

L'istituto trova la sua fonte negli artt. 291 e ss. del c.c. ed ha, come scopo, quello di assicurare all'adottante che non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali una discendenza, e di ricreare la dimensione dell'unità familiare in situazioni in situazioni particolari (ad esempio nel caso delle famiglie allargate).

La procedura è diversa rispetto a quella dell'adozione del minore: si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al Presidente del tribunale del luogo di residenza dell'adottante.

L'adozione di maggiorenni è ammessa per tutte le persone che (coniugate o meno) :
"¢ abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età ed abbiano almeno 18 anni più dell'adottando; In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età , fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
E' inoltre richiesto il consenso dei seguenti soggetti:
"¢ dell'adottante, dell'adottando e dei loro eventuali coniugi;
"¢ dei figli (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell'adottante;
"¢ dei genitori dell'adottando.

In pratica possiamo affermare che l'adozione di persone maggiori d'età non è possibile nei seguenti casi:
1) Quando l'adottante ha dei figli legittimi o legittimati MINORENNI;
2) Quando l'adottante ha dei figli legittimi o legittimati MAGGIORENNI CAPACI E NON CONSENZIENTI;
3) Quando l'adottante ha dei figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti (per effetto della sentenza n. 245/2004 della Corte Costituzionale).

Sul punto n. 1 tuttavia è importante segnalare una sentenza della Suprema Corte di Legittimità (v. Cass. Civ. Sez. I, n. 2426/2006) che ha precisato quanto segue: "In tema di adozione di persone maggiori d'età , la presenza di figli minori dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni d'età , di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere ad audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando ("¦)".

La presenza di figli minori dunque non impedirebbe in toto la possibilità di ricorrere all'adozione del maggiorenne ma implica che vi sia una previa valutazione sulla opportunità della stessa da parte del giudice che discrezionalmente deciderà caso per caso.

L'adozione, inoltre, non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nà© tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adottato acquisterà il diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio nonchà© il diritto a succedere all'adottante nella medesima posizione dei figli legittimi.

L'adozione di maggiorenni viene pronunciata dal Tribunale in camera di Consiglio, sentito il PM, dopo la verifica dell'adempimento delle condizioni di legge e della convenienza per l'adottando; la sentenza che pronuncia sull'adozione di maggiorenne deve essere annotata a margine dell'atto di nascita dall'Ufficiale di Stato Civile cui viene data comunicazione a cura del cancelliere.



Tags: