Mi piacerebbe descrivere l'affidamento temporaneo come un dono; un dono che famiglie animate da spirito di solidarietà fanno a bambini e famiglie che vivono momenti di profonda difficoltà .

L'istituto è stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 e consiste nell'accoglienza temporanea di un bambino o di un ragazzo, che non abbia compiuto i diciotto anni, nella propria casa e nella propria vita.

Presupposto è che, a causa di circostanze transitorie, i genitori del minore non siano in grado di offrirgli le cure di cui ha bisogno per uno sviluppo sereno; ad esempio per motivi legati ad una malattia dei genitori, allo stato di detenzione, a motivi di tossicodipendenza o semplicemente di ordine educativo tali da impedire ad una famiglia di occuparsi del proprio bambino.

Il legislatore ha voluto cosଠgarantire al minore una seppur breve parentesi di vita al di fuori di contesti familiari complessi, permettendogli di essere accolti in un una diversa famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Tutto ciò, è fondamentale che si sappia, senza in alcun modo spezzare il legame con la famiglia di origine; al contrario, infatti, i genitori affidatari, hanno tutto il dovere di favorirne i rapporti in modo da garantirne per quanto possibile il rientro; scopo dell'istituto è infatti il reinserimento del minore nella propria famiglia di origine non appena le difficoltà vengano risolte.

Ma chi sono "i protagonisti" dell'istituto?

L'affidamento familiare si rivolge a tutti i bambini, italiani o stranieri che hanno difficoltà familiari da affrontare; nonchà© ai ragazzi fino ai diciassette anni compiuti, che, seppur già "grandi", abbiano comunque la necessità di relazioni affettive stabili.

E chi sono gli "affidatari"?

Gli affidatari possono essere:
"¢ Una famiglia, possibilmente con altri figli minori:
"¢ Una persona sola (non sposata o separata);
"¢ Una comunità di tipo familiare, ossia formata da due persone che assolvono alla funzione di genitore e da un piccolo numero di minori in affidamento.
Come si diventa affidatari?
Tutte le persone interessate ad avere in affidamento un bambino possono manifestare la propria volontà e disponibilità ai servizi sociali dell'Ente locale o al servizio affidamento del Comune, della Asl o della Provincia.
Viene avviata in questo modo l'istruttoria, ossia una fase che dura all'incirca 5 o 6 mesi consistente in alcuni colloqui con assistenti sociali e psicologi, nonchà© in una visita domiciliare.

In questo modo i futuri affidatari potranno ricevere le informazioni necessarie sull' affidamento e gli operatori addetti si faranno invece un'idea sulla composizione del nucleo familiare, sul contesto socio ambientale in cui il minore verrebbe accolto oltre che sulle relazioni familiari e sulle motivazioni della richiesta di affidamento.
Al termine di questo percorso di preparazione, la famiglia o la singola persona, verrà inserita in una banca dati delle famiglie affidatarie.

Dal momento in cui viene disposto l'affido, la famiglia affidataria sarà accompagnata durante tutto il percorso dagli operatori del Servizio Sociale del proprio comune di residenza che le garantiranno un sostegno a vari livelli: economico, assicurativo, psicologico e sociale.

L'affidamento familiare può essere:
Consensuale quando si realizza con il consenso della famiglia di origine che riconosce le proprie difficoltà e decide di affidare, in accordo con i servizi sociali, il figlio ad un'altra famiglia per il periodo necessario al superamento delle difficoltà . In questo caso l'affidamento è disposto dal servizio sociale locale con provvedimento motivato; il provvedimento deve cioè esplicitare le ragioni che rendono necessario tale intervento, deve fare menzione del consenso dei genitori che esercitano la potestà ; deve indicare il presumibile periodo di durata; deve contenere prescrizioni sulle modalità di esercizio dell'affidamento e sui poteri conferiti al soggetto affidatario; deve contenere gli aspetti economici dell'affidamento e deve indicare il servizio sociale cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento.
Successivamente, il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento di affidamento del servizio locale, assicurando una funzione di controllo sul rispetto della procedura, nonchè la sussistenza dei presupposti per l'affido.

Giudiziale ove manchi il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore ed è comunque indispensabile, nell'interesse del minore, provvedere all'affidamento; in questo caso la decisione spetta al Tribunale per i Minorenni.

In forza del provvedimento di affidamento, sorgono per la famiglia affidataria una serie di diritti e di doveri:
secondo l'art. 5 comma 1 della legge sull'affidamento e sulle adozioni, l'affidatario deve accogliere presso di sà© il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia di decadenza dalla potestà sui figli. La famiglia affidataria inoltre può decidere delle cure mediche o giustificare le assenze scolastiche; sarà tuttavia necessario il consenso dei genitori o del tutore per gli interventi medico sanitari che esulino dall'ordinario (ad es. interventi chirurgici) ma non occorrerà al contrario alcun consenso per la cura delle comuni malattie dei bambini.
La famiglia affidataria, ancora, ha soprattutto il dovere di facilitare i rapporti tra il minore e la famiglia di origine in modo da agevolarne il futuro reinserimento.
Di contro la famiglia affidataria può usufruire di tutte le agevolazioni di legge previste sul lavoro per i genitori (ad es. periodo di congedo).

Quando termina l'affidamento?
"¢ quando viene meno la causa che ha determinato l'abbandono temporaneo del minore;
"¢ quando lo stato di abbandono diventa da temporaneo a definitivo;
"¢ quando l'affidamento non ha dato buon esito o non può proseguire per altri motivi (malattia grave o morte dell'affidatario, trasferimento in un luogo lontano"¦) In questo caso viene scelto un nuovo affidatario;
"¢ quando vi sia la revoca da parte dei genitori, o anche di uno solo di essi, del consenso;
"¢ quando vi sia la rinuncia da parte degli affidatari.

Differenze con l'adozione.
L'affidamento temporaneo non va confuso con l'adozione dalla quale differisce per i seguenti motivi:.
L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità ; la legge, in verità , non esplicita con chiarezza il concetto di temporaneità , sarà quindi necessario valutare le circostanze concrete, caso per caso, quali, ad esempio, l'età del minore o le prospettive di risanamento della famiglia di origine. Ad ogni modo, generalmente ha una durata di due anni, prorogabili, a richiesta, dal Tribunale per i minorenni.
Inoltre, mentre con l'adozione vengono definitivamente interrotti i rapporti tra il bambino e i suoi genitori naturali, durante l'affido i legami con la famiglia d'origine vengono mantenuti con frequenza tanto che scopo dell'istituto è appunto il rientro del minore nella famiglia di origine non appena le condizioni lo consentano; il minore non acquista dunque lo status di figlio e continua a portare il cognome della famiglia di origine.
L'affidamento temporaneo non va neppure confuso con l'affidamento pre "“ adottivo che viene disposto a seguito di domanda di adozione quando cioè lo stato di abbandono del minore diventi definitivo.


Tags: