di Redazione

L'amministratore di sostegno ha lo scopo di aiutare soggetti che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità , anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La finalità dell'istituto, è, infatti, quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione.

Codesto istituto può essere usato per tutelare anziani, soggetti affetti da Alzheimer, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, persone in stato vegetativo, etc.. Per nominare un amministratore di sostegno occorre presentare un'istanza al giudice tutelare (del luogo in cui il soggetto, futuro beneficiario del provvedimento, ha la residenza o il domicilio) il quale provvederà a nominarlo entro 60 dalla richiesta.

Legittimati a proporre l'istanza di nomina sono vari soggetti: in primis lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), nonchà© il coniuge, purchà© non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella), gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento d'amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso per la sua nomina o a fornire comunque notizia al pubblico ministero.

Il proponente, nell'istanza, deve indicare le generalità del beneficiario, i motivi per cui si richiede la nomina e se noti le generalità del coniuge, del convivente, partenti entro il 4° ed affini entro il 2°. In particolare, è necessario illustrare le infermità e/o menomazioni della persona, eventualmente supportatati da idonea documentazione sanitaria, nonchà© specificare che a causa delle suddette menomazione il soggetto non è in grado di provvedere, in tutto o in parte alla cura dei propri interessi e all'amministrazione del proprio patrimonio. Il Giudice letto il ricorso, fissa, con decreto, il giorno dell'udienza alla quale dovranno comparire la persona indicata come beneficiaria ed i parenti indicati. Il ricorso e il decreto, quindi, vengono notificati a quest'ultimi, i quali possono anche opporsi alla procedura.

Nel corso del procedimento, il giudice ascolterà personalmente il beneficiario ed assumerà informazioni sullo stesso e disporrà , anche di ufficio, gli accertamenti di natura medica e gli altri mezzi istruttori ritenuti utili. Il Giudice nell'adottare gli opportuni provvedimenti, cerca di capire, al fine di preservare le abitudini del beneficiario, lo stile di vita precedente anche alla menomazione fisica e/o psichica, la menomazione o l'infermità di cui è afflitto il soggetto interessato, gli effetti che ha sulla sua capacità di agire, le sue residue capacità , le forme di sostegno che potrebbero essere utili.

All'esito delle suddette informazioni il giudice tutelare, con decreto emanato entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, istituisce l'amministrazione di sostegno e provvede alla nomina dell'amministratore: preferirà , ove possibile, nominare, quale amministratore, persona indicata dallo stesso interessato, o il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. In presenza di gravi motivi, il giudice nominerà quale amministratore un soggetto estraneo alla cerchia familiare che assicuri al massimo la cura degli interessi del beneficiario.

Nell' atto di incarico il giudicante indica la durata e l'oggetto dello stesso, gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere utilizzando somme di cui il beneficiario ha o può avere disponibilità , ed infine la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. In seguito all'emissione del decreto, il giudice può integrare o modificare, in ogni momento e anche di ufficio, le decisioni ivi assunte, fino a potere pervenire alla sostituzione dell'amministratore e, in determinate situazioni, al suo esonero, sospensione o rimozione. In ogni caso la persona cui il procedimento si riferisce deve essere necessariamente sentita.

La durata dell'incarico può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso il giudice tutelare può prorogare l'incarico all'amministratore; nel secondo caso in qualsiasi momento il giudice tutelare può disporre la cessazione dell'amministrazione quando essa si riveli inidonea a realizzare la piena tutela dell'interessato o si determinino altri presupposti per tale cessazione Il decreto di apertura, modifica, revoca e chiusura sono iscritti in apposito registro costituito presso il tribunale e vengono comunicati dal cancelliere del Tribunale all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario al fine di renderlo noto ai terzi affinchà© possano conoscere quali atti il beneficiario dell'amministrazione può compiere da solo, in quali atti egli deve essere assistito, quali atti devono essere svolti dall'amministratore di sostegno.

(pubblicato sulla rivista telematica "Altra Età " il 3/4/13)


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