di Cinzia Petitti
L'assegnazione della casa coniugale al genitore che convive con i figli (minori o non indipendenti) è fatto notorio. Il diritto di proprietà del coniuge proprietario del bene, che non sia beneficiario della assegnazione, viene quindi ridotto ad aspettativa (di riacquisire l'utilizzo un domani) perché il diritto di proprietà cede il passo di fronte al diritto dei figli di vivere nell'habitat familiare e non stravolgere le loro abitudini di vita.
Ma quando c'è la necessità di assegnare altri beni che pure servono alla famiglia e che non siano beni immobili ma mobili come si regolare il Tribunale?
I beni mobili che arredano la casa coniugale vengono in genere sempre assegnati al genitore che ha in assegnazione l'immobile, quasi come fossero una sorta di pertinenza della stessa.
E per i mezzi di locomozione? Non ci sono pronunzie significative in merito ma si segnala una recentissima ed innovativa ordinanza Presidenziale del Tribunale di Bari (datata aprile c.a.). E' stato nel caso di specie assegnato al coniuge convivente con i figli l'autoveicolo che, pur intestato all'altro coniuge, era stato comperato e sempre utilizzato per l'accompagnamento della figlia disabile. Nel caso di specie, infatti, il padre, allontanatosi dalla casa coniugale si era portato via il mezzo di locomozione, lasciando la moglie senza l'auto per potere accompagnare la figlia costretta su di una sedie a rotelle.
La macchina, peraltro, era stata acquistata con i benefici della legge 104/1992 che prevede esenzione da bollo, sgravi di Iva nell'acquisto e detrazioni del costo auto e non da ultimo bollino per parcheggio facilitato. Il Presidente del Tribunale ha fortunatamente riequilibrato la situazione con il doveroso (e comunque innovativo) provvedimento di assegnazione del mezzo di locomozione alla madre affinchè lo utilizzi per gli spostamenti della figlia disabile.
ved. provvedimento su http://www.dirittoefamiglia.it/figli/details-sentenze.php?idsentenze=218
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