A cura di Laura Genovese

Il caso riguarda una decisione del tribunale di Bari; il giudice pronunciando la separazione dei coniugi, disponeva l'affido condiviso della figlia minore, domiciliandola presso la madre e regolamentando gli incontri con il padre.
La decisione viene impugnata da entrambi che reclamano ciascuno per sè l'affido esclusivo della bambina stanti i rapporti molto tesi tra i coniugi.
La questione arriva in Cassazione: i giudici di legittimità ritengono corretto l'affido condiviso ad entrambi i genitori in quanto un un affidamento esclusivo, a favore della madre o del padre, con le conseguenti ripercussioni sul piano dell'esercizio della potestà, non garantirebbe un decantare della litigiosità tra i coniugi, né per la minore un avvenire migliore.
Invero,secondo i giudici, il provvedimento di affidamento dei figli deve essere adottato con riferimento all'interesse esclusivo dei medesimi.
Pertanto, secondo la Cassazione,"il comportamento di un genitore nei confronti dell'altro è di per se stesso privo di rilievo ai fini della statuizione relativa all'affidamento condiviso, ancorché sintomatico di aspra conflittualità, ove non risulti che detta conflittualità ponga in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in maniera tale da pregiudicare il loro interesse".

Così, Corte di Cassazione sentenza n. 7477/2014


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