Opera con effetto retroattivo, dal mese successivo al deposito della domanda giudiziale, la riduzione dell' assegno di mantenimento corrisposto in favore del coniuge che ha iniziato a svolgere attività lavorativa non potendo essere accolta, trattandosi di modifica in corso di causa, la sollevata eccezione di irretroattività del provvedimento.

Non può essere la riduzione dell' assegno compensata con un aumento dell' assegno corrisposto in favore della prole in assenza di fatti nuovi sopravvenuti che ne giustifichino la revisione.

La richiesta di contribuzione alle spese straordinarie non fissata nella ordinanza Presidenziale, al pari della richiesta di riduzione dell' assegno di mantenimento richiesta nel caso di specie, andrà' riconosciuta con effetto retroattivo dalla domanda.
Tribunale di Bari, decr. 26 marzo 2014, G.I. Dott. G. Marseglia.


Tags: Riduzione assegno mantenimento separazione divorzio retroattività cinzia petitti