di Redazione

La separazione personale è stata concepita dal legislatore come un periodo di riflessione in cui i coniugi possono ponderare le ragioni della loro crisi. Il risultato auspicato è quello della riconciliazione coniugale ed in subordine, solo nel caso in cui la separazione sia protratta ed ininterrotta per almeno un triennio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'ordinamento ha disciplinato 2 forme di riconciliazione:

1) La riconciliazione in pendenza del procedimento di separazione, quindi, prima che venga emessa la sentenza (art. 154 c.c.);

  • La riconciliazione avvenuta dopo la sentenza di separazione, disciplinata dall' art. 157 c.c.

  • L'art 157 c.c. 2° comma c.c., statuisce che la separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione": suddetto principio generale, ovvero l'attribuzione alla riconciliazione successiva alla sentenza di separazione l'effetto del superamento delle pregresse cause di conflitto e la rinunzia definitiva ad allegare i comportamenti precedenti, è applicabile in via analogica anche alla fattispecie regolata dall'art. 154 c.c. che alla riconciliazione posteriore all'omologazione della separazione consensuale.

    La ratio, infatti, di qualunque fattispecie di riconciliazione è la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e il superamento dell'intollerabilità dei comportamenti anteriori. Ne consegue, quindi, che una domanda di separazione successiva alla riconciliazione può basarsi o su fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione o fatti o comportamenti anteriori conosciuti successivamente. Infatti, la conoscenza sopravvenuta del fatto anteriore può assimilarsi ad un "fatto" nuovo, intervenuto dopo la riconciliazione, da equipararsi ai fatti e comportamenti successivi.

    Ma quali sono le modalità di attuazione della riconciliazione ed i suoi effetti?

    Occorre distinguere se la stessa avviene durante la pendenza del giudizio o prima della domanda di separazione o successivamente alla stessa sentenza.

    A)Riconciliazione anteriore alla domanda di separazione.

    La vicenda conciliativa potrebbe verificarsi anche prima della proposizione della domanda di separazione giudiziale o la richiesta di omologazione dell'accordo di separazione consensuale. Anche in tal caso la riconciliazione preclude la proposizione di un'istanza di separazione per fatti pregressi alla vicenda conciliativa, noti alle parti interessate.

    B)Riconciliazione in pendenza di giudizio.

    La riconciliazione puo' avvenire:

    a) innanzi al Presidente del tribunale nella fase dell'udienza presidenziale (ex artt. 708, 1° co., e 711, 1° co., c.p.c.) ed in tale ipotesi la riconciliazione viene formalizzata in apposito verbale e assume, pertanto, diretta valenza processuale;

    b) in pendenza di procedura di separazione i coniugi riprendono la convivenza e ricostituiscono la normale comunione di vita materiale e spirituale, senza compiere alcuna attività processuale ovvero abbandono il processo: cosଠfacendo il procedimento di separazione personale, allora, si estinguerà per inattività delle parti.

    C)Riconciliazione successiva alla sentenza di separazione personale e/o decreto di omologazione

    Questo genere di riconciliazione ha carattere sostanziale e processuale, in quanto determina i seguenti effetti

  • La cessazione definitiva degli effetti della separazione formalizzata;

  • Il ripristino dell'ordinario statuto dei rapporti di coppia e parentali;

  • La ricostituzione ipso iure della comunione legale (sciolta al momento della separazione stessa): in tal caso per l'opponibilità ai terzi dell'effetto della ricostituzione automatica della comunione, il nuovo ordinamento di stato civile prescrive che la dichiarazione di riconciliazione coniugale sia annotata a margine dell'atto di matrimonio (art. 69, lett. f), d.P.R. 3.11.2000, n. 396) ed iscritta nell'archivio informatico tenuto dall'ufficiale dello stato civile;

  • L'irreversibile rinunzia ad avvalersi delle cause di separazione che supportavano la precedente sentenza per ottenere una futura declaratoria di separazione e ciò può produrre anche sul regime dell'addebito (art. 151, 2° co., c.c.): in base a tale principio la pronuncia su una nuova domanda di separazione per intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale sopravvenuta alla riconciliazione non potrà contenere la dichiarazione di addebito a carico del coniuge già addebitato, a meno che i comportamenti sopravvenuti rivestano a loro volta rilevanza agli effetti dell'addebito. In merito costante giurisprudenza ha ritenuto che il comportamento di un coniuge posteriore alla riconciliazione "“ consistente nell'incontro cosciente e volontario con l'ex convivente rappresenta una sorta di adulterio sentimentale e rileva come condotta sopravvenuta, idonea a concretare, pure nei confronti dei terzi, violazione del dovere di fedeltà e menomazione della dignità dell'altro coniuge a prescindere dall'effettiva ricorrenza dell'adulterio (Cass. 3.1.91, n. 26).

  • Occorre, invece, un ulteriore iniziativa del coniuge nei seguenti casi:

    a) l'estinzione delle garanzie reali costituite su ordine del giudice (art. 156, 4° co., c.c.);

    b) la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sui beni del coniuge (art. 156, 5° co., c.c.)

    Occorre, invece, un apposito provvedimento giudiziale nei seguenti casi:

    a) revoca del sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di separazione (art. 156, 6° co., c.c.);

    b)l'estinzione dell'ordine imposto ai terzi "“ tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato "“ di eseguire le prestazioni a favore del coniuge titolare del diritto all'assegno (art. 156, 6° co., c.c.).

    La riconciliazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

    Nel primo caso occorre che la volontà dei coniugi di riconciliarsi venga manifestata in modo esplicito, ovvero ci sia un accordo scritto, non sottoposto a particolari vincoli di forma e può, infatti, emergere anche da uno scambio di corrispondenza

    Nel secondo caso, la riconciliazione risulta dal comportamento assunto dai coniugi palesemente incompatibile con lo stato di separazione e compatibile, invece, con la volontà di ricostruire la comunione materiale e spirituale di vita. All'uopo di rileva che la Suprema Corte ha statuito che la mera coabitazione non costituisce elemento sufficiente agli effetti della riconciliazione, se non animata dal proposito di ripristinare gli usuali rapporti di vita che caratterizzano il vincolo matrimoniale. Nà© appare sufficiente la ripresa dei rapporti sessuali o l'incontro dei coniugi durante il weekend ed in occasione delle vacanze o la condivisione, dopo la separazione, dell'appartamento di abitazione oppure una comunicazione telefonica, nel corso della quale il marito separato abbia dichiarato alla moglie "“ che abbia contestualmente accettato "“ di voler riprendere la vita coniugale, seguita da una breve ripresa della convivenza. Ne consegue,quindi, che non vi è riconciliazione nell'ipotesi di ripresa della convivenza, a tempo determinato e a titolo sperimentale, al fine di verificare il ravvedimento del coniuge o per evitare il turbamento della prole o di coabitazione in camere da letto separate, essendo, invece, necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, tipici della vita coniugale. Neppure la nascita di un figlio in costanza di separazione comporta implicitamente riconciliazione tra coniugi separati: la Suprema Corte, infatti, ha stabilito che per aversi una vera e propria riconciliazione, non basta il ripristino o il mantenimento di frequenti rapporti, anche sessuali, fra i coniugi, ma occorre la restaurazione vera e propria del nucleo familiare.

    In conclusione, i coniugi separati che successivamente si siano riconciliati non ha necessità di adire l'intervento del giudice, però occorre rendere edotti i terzi di questa nuova situazione e degli effetti ripristinatori della convivenza : il legislatore, come accennato, ha previsto che i coniugi per far cessare gli effetti della sentenza di separazione possono rendere una dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile, presso il Comune dove fu celebrato il matrimonio o presso il Comune dove il matrimonio fu trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione, manifestando la volontà di riconciliarsi ai sensi D.P.R. 396/2000 introdotta dall'art. . 63 lettera g., dichiarazione che viene annotata a margine dell'atto di matrimonio. Ciò permette di mettere a conoscenza i terzi dell'avvenuta riconciliazione. Ciò serve per un tutela patrimoniale del terzo che acquista un bene facente parte della comunione tra coniugi: l'art. 184 c.c., richiede il consenso congiunto dei coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione per i contratti aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati, pena l'annullabilità dell'atto.



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