Diritto & Famiglia : buongiorno dottore, eccoci di nuovo qui, questa volta per affrontare un altro tema molto delicato, quello del pernottamento presso la casa paterna del figlio minore che, nel provvedimento di separazione, venga collocato presso la casa della madre.
Dott. Provvisier: Certo; sul punto è importante evidenziare che il diritto di un figlio di trascorrere il proprio tempo con il genitore non affidatario tende, per necessità , ad ampliarsi anche col diritto di pernottamento presso di lui, al fine di garantire la condivisione di momenti di intimità , indispensabili tra genitore e figlio, nonchà© di ricostruire quel nucleo familiare originario in cui il figlio dormiva con entrambi i genitori. Ovviamente, poichà© il legame più stretto nasce tra la mamma e il figlio, l'orientamento assolutamente pacifico, benchà© non codificato, ma, ribadisco, proprio pacifico, è che nei primissimi anni di vita il figlio non possa non dormire con la madre.
Diritto & Famiglia: dottore, ma qual è la logica di questo ragionamento?
Dott. Provvisier: Qual è la logica? Innanzitutto quando il figlio è molto piccolo esiste il problema prettamente fisico dell'allattamento e quindi una impossibilità oggettiva a non stare con la madre. Successivamente subentra una diversa questione: la scienza medica ha studiato gli effetti del distacco di un bambino molto piccolo dalla madre e ne ha constatato un vero e proprio trauma a non dormire con lei.
Diritto & Famiglia: come viene tutelato il diritto del bimbo al padre, in questi casi?
Dott. Provvisier: beh in questi casi fino al secondo, terzo, talvolta anche quarto anno di età , al bambino viene garantito il più ampio diritto possibile di vedere il padre; potrà trattenersi presso la sua abitazione, ma senza il pernotto.
Diritto & Famiglia: ma cosi non si finisce per ottenere l'effetto contrario, ossia che il bambino subisca il trauma di dormire d'un tratto e all'improvviso a casa del padre?
Dott. Provvisier: la domanda è molto importante. Infatti per evitare che possa crearsi un vulnus perchà© il bambino si è abituato ad esempio per 4 anni a non dormire con il padre e poi tutto ad un tratto si addormenta e risveglia in un'altra casa, si comincia a prolungare la tempistica di permanenza del padre con il figlio fino alla sera tarda; il figlio, dunque, si addormenta con il padre (presso la casa materna) e poi si risveglia appunto, con la madre; si procede cosଠper cinque o sei mesi in modo che il figlio cominci ad avere la minima percezione del cambiamento.
Diritto & Famiglia: questo sarebbe ipotizzabile nel mondo oseremmo dire delle favole, in cui i genitori comunicano e si accordano su orari e visite senza difficoltà , ma nella realtà sappiamo bene che non sempre è cosà¬.

Dott. Provvisier:
è evidente che tutto questo presuppone una piena concordanza dei genitori che, a tutela dell'interesse assoluto e prevalente del figlio siano disponibili a venirsi incontro e a sacrificarsi. Quando ciò non accada un magistrato in genere aspetta un'età congrua che di solito è il quarto o anche il quinto anno di età dopodichà©, in maniera secca, dispone l'alternanza con il padre e con la madre.
Diritto & Famiglia: secondo lei, dunque, l'affido condiviso ha contribuito a ridurre i conflitti?
Dott. Provvisier: l'affido condiviso a dire il vero sta avendo molto successo, nella maggior parte dei casi viene considerato strumento utile anche dai genitori che, ben consigliati dagli avvocati, ne danno piena attuazione, riducendo notevolmente la loro conflittualità ; inoltre il figlio riesce ad essere ben gestito, vive con minore trauma la separazione e quindi ci sono meno ripercussioni sull'esito, sulla vita della separazione stessa.
Diritto & Famiglia: e se gli accordi invece non venissero rispettati?
Dott. Provvisier: se ciò dovesse accadere si ricorre al 709 bis e ter, figure di sanzione - ammonimento che consentono di ammonire, appunto, di imporre, tra virgolette, al coniuge non rispettoso del provvedimento, di ottemperare agli obblighi. Ma comunque non dimentichiamo che il provvedimento del giudice civile, diversamente da quello penale, è immediatamente esecutivo quindi, in astratto, anche se è una cosa triste e traumatica, (e di recente tutti abbiamo seguito l'episodio filmato e finito su ogni mezzo di comunicazione del bambino letteralmente strappato alla madre) è possibile, manu militari, tramite la polizia, col comando dell'ufficiale giudiziario apposto sotto al provvedimento del magistrato, prendere il bambino con la forza. Il tutto con effetti devastanti sulla psiche del minore. Certo, questo è rimesso alla sensibilità e alla responsabilità dei genitori che comunque restano gli artefici della loro vita e di quella del minore.
Diritto & Famiglia: Grazie dottore, anche questa volta ci ha fornito notizie importanti permettendoci di conoscere un po' più da vicino ciò che accade nella aule dei tribunali.
Dott. Provvisier: Non solo. Lo scopo di questa conversazione vorrei fosse quello di chiarire ancora una volta che prioritario è l'interesse del minore e che con un po' di buon senso possono evitarsi loro davvero tante sofferenze.


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