di Cinzia Petitti.

Durante la convivenza coniugale Caio acquista un immobile intestandolo interamente alla moglie, in regime patrimoniale di separazione dei beni. Caio paga per l'intero il valore del bene. Caio dopo molti anni di felice matrimonio per alterne vicende si separa dalla moglie.

Pensa alla compravendita fatta venti anni prima in favore della moglie e si chiede? Posso rivendicare la proprietà esclusiva del bene acquistata con il mio esclusivo denaro o comunque ottenere la restituzione del corrispettivo pagato a suo tempo, comprensivo degli interessi legali dalla data dell'acquisto sino al soddisfo?

Sempronia durante la convivenza coniugale cointesta a sé ed alla marito, in regime di separazione legale dei beni, un conto corrente a firma disgiunta sul quale nel corso degli anni verserà esclusivamente diversi risparmi accumulati durante il matrimonio e derivanti dalla propria attività lavorativa. Il marito non riusciva con i propri guadagni inferiori ad accumulare alcunché e la moglie, volendo con lui condividere gli sforzi dei comuni sacrifici, decideva di versare il danaro su di un conto comune nonostante il regime patrimoniale prescelto.

Dopo anni il suo legame entra in crisi e decide di separarsi dal marito. Cosa accadrà dei soldi sul conto corrente cointestato? Potrà rivendicarne la esclusiva spettanza?

Sia Caio sia Sempronia sono incerti sul destino dei loro beni. Entrambi in maniera diversa di renderanno presto conto di avere realizzato una c.d. donazione indiretta in favore della coniuge.

Nel primo caso, invero, l'acquisto, pur non avendo le caratteristiche proprie dell'atto di donazione, ne partecipa indirettamente della natura. L'atto di acquisto è quello notarile e l'animus donandi è costituito dalla volontà di realizzare una liberalità in favore del coniuge senza corrispettivo ed accollandosi l'intero prezzo di acquisto. Manca la presenza dei testimoni non ritenuta necessaria nella c.c. donazione indiretta.

Ciò che si dona non è il danaro ma il bene immobile stesso. Questo è il classico caso di donazione indiretta (ved. cass. 1992 n. 9282 e cass. 1998 n. 5310)

Nel secondo caso, conferma della circostanza che per donare non sempre è necessario andare dal notaio, essendo chiara la volontà del coniuge di accumulare per sé e per il marito i risparmi derivanti dalla attività lavorativa separata (risparmi derivanti anche dal sacrificio del nucleo familiare che avrà magari rinunziato ad un tenore di vita più agiato per conservare gli stessi), il saldo attivo del conto corrente non potrà non risultare di comune proprietà dei coniugi. E ciò a prescindere dalla presunzione legale che la cointestazione di un conto corrente faccia ritenere comuni le somme ivi giacenti. Giacchè di questa presunzione ciascuna parte ha il diritto di dare prova del contrario. La appartenenza delle somme ad ambedue i coniugi deriva dalla applicazione dei principi propri della donazioni indiretta.

E La Cassazione (per tutte Cass.3499/1999) in merito ha avuto modo di pronunziarsi diverse volte riconoscendo quale donazione indiretta le ipotesi di conto corrente cointestato a firma disgiunta.

Tali donazioni anche se risultano da atti diversi dalla donazione tipica sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

I casi di ingratitudine sono tassativamente previsti dalla legge, tra di essi la commissione di reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti,l'ingiuria grave verso il donante; grave pregiudizio arrecato al suo patrimonio o rifiutato degli alimenti se dovuti.

Ma la separazione legale, anche la più conflittuale, non può essere invocata come giusta causa per la revoca della donazione. La cassazione ha escluso, infatti, che essa rientri tra le cause di revoca previsti dalla legge.

A meno che colui che ha ricevuto la liberalità non abbia commesso adulterio perpetrato con modalità ingiuriose (Cassazione 28 maggio 2008 n 14093) o, analogicamente, altre gravi violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio.


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