Di Federico Petitti

Lo stalking è un reato che, come tale, ha una specifica disciplina giuridica soltanto recente, ma ha radici storiche ed è commesso da entrambi gli appartenenti di una coppia. Fatti delittuosi cruenti in realtà hanno per vittime in prevalenza donne, ma i comportamenti inquadrabili nel reato di stalking sono perpetrati da persone di entrambi i sessi, senza distinzione di classi sociali, di zone territoriali o nazionalità .

Gli ultimi due episodi criminali si sono registrati si sono nelle vicinanze di Lodi ed a Genova, in un preoccupante crescendo. Nello stesso momento in cui stendiamo queste brevi note è giunta notizia di un nuovo efferato omicidio di una ragazza di 16 anni commesso da un ragazzo di appena 17 anni.

In tutti i casi i delitti sono preceduti da comportamenti aggressivi esercitati per un periodo di tempo anche lungo da uno dei due ex partner a danno di un convivente o ex convivente.

Si differenzia alquanto la vicenda dei due giovani. Pur non avendo ancora notizie circa il loro rapporto e le cause del dissidio esistente, riteniamo che si finirà con l'apprendere che a causare la furia omicida del ragazzo sia stata la mancata accettazione da parte sua all'interruzione del rapporto manifestato dalla ragazza.

L'atteggiamento aggressivo di un soggetto trova radice nella radicata e sommamente errata convinzione che, formatasi una coppia (poco rileva se con unione giuridicamente riconosciuta o soltanto di fatto), si acquisisce il diritto "perpetuo" di considerare l'altro componente della coppia come un "oggetto" di propria appartenenza, di proprio esclusivo possesso.
Se tale convincimento è prevalentemente maschile, per motivazioni ataviche, è pur vero che può radicarsi anche nella parte debole della coppia.

Oggi tale errata convinzione non è più accettabile. Sia pur lentamente e sia pur limitatamente ai Paesi più evoluti, ci sono discreti passi di avvicinamento alla parità di diritti uomo-donna.

Questo non può significare che entrambi i componenti della coppia, una volta venuto meno l'afflato che ne ha indotto la composizione, abbiano poi diritto a pretenderne comunque e sempre la continuazione di un rapporto, al verificarsi di cause che ne producono la scissione prima affettiva e poi fisica.

Campagne mediatiche dovrebbero insistere sul principio che ciascuna persona deve essere considerata libera di effettuare, in ogni momento e anche per motivi esclusivamente soggettivi, la propria scelta. Ciascun individuo è libero di avviare, interrompere o ripristinare un rapporto affettivo; di iniziare o far interrompere una convivenza, sia quella giuridicamente sancita sia quella di mero fatto. Per quanto dolore possa costare all'uno dei due partner la divisione non deve produrre rancore, la rottura di un rapporto non deve indurre a comportamenti illeciti o anche semplicemente oppressivi, proprio perchà© non si ha alcun diritto di pretendere che l'altro o l'altra sia obbligato ad accettare un legame che non ha più ragion d'essere, in quanto non più condiviso.

Il rancore che porta ad azioni delittuose, definite stalking, o "“ peggio "“ l'odio che porta al desiderio di eliminazione fisica dell'ex partner trova radici antiche che non hanno più alcun diritto di sussistere. Il pater familias romano poteva esercitare lo ius vitae ad necis. Tale diritto è purtroppo ancora sussistente in Stati ancor oggi rimasti legati a regimi medioevali. Ma non nel nostro Stato, ma non più oggi che l'Italia un certo stato di evoluzione lo ha infine raggiunto.

Le statistiche degli episodi più gravi riguardano prevalentemente le donne: nel 2012 sono state uccise 124 donne; dall'inizio del corrente anno -fino a tutto il 24 maggio-ci sono stati 25 uccisioni di partner, commessi da uomini che non accettavano di essere stati abbandonati; ogni anno mediamente 40.000 donne invocano l'intervento dei centri antiviolenza.

Ma quanti casi di stalking non vengono denunciati. Quanti abusi, prevaricazioni, oppressioni vengono tollerati tacitamente all'interno delle coppie.
Il crescendo di omicidi, tentati omicidi, da ultimo danni estetici provocati con l'uso di sostanze corrosive, deve indurre il legislatore a rivedere la normativa vigente.

A parte l'incremento delle pene, si deve esaminare l'opportunità di disporre delle misure preventive al degenerare degli episodi di stalking.

Tra le varie soluzioni prospettabili, dovrebbe essere imposto a chi si sia reo di stalking l'obbligo del domicilio coatto (residenza ad almeno 500 chilometri di distanza dal luogo del danneggiato), nonchà© l'adozione del bracciale elettronico. Misure dure, ma proprio per questo utili ad una meditazione preventiva da parte del potenziale reo, che prima di "rovinare l'esistenza" al suo ex partner, vedrebbe di certo pregiudicato il normale suo tenore di vita.


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